IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e  4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione ammessi al riconoscimento automatico; 
  Vista la domanda con la quale  il  sig.  Christian  Josef  Schmidl,
cittadino  tedesco,  ha  chiesto   il   riconoscimento   del   titolo
Krankenpflege, conseguito in  Germania,  ai  fini  dell'esercizio  in
Italia della professione di infermiere; 
  Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento  di
un titolo identico a quello per  il  quale  si  e'  gia'  provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  Il  titolo  «Krankenpflege»,  conseguito  presso  la   «Staatl.
Berufsfachschule für Krankenpflege an der  Universitat»  con  sede  a
Monaco (Germania), in data 20 ottobre 1993 dal sig.  Christian  Josef
Schmidl, nato a Ingolstadt (Germania) il giorno 25 ottobre  1965,  e'
riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia  della  professione  di
infermiere. 
  2. Il sig. Christian Josef Schmidl e' autorizzato ad esercitare  in
Italia la professione di infermiere, previa  iscrizione  al  collegio
professionale territorialmente competente, che provvede ad  accertare
il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento della  professione  ed  informa  questo
Ministero dell'avvenuta iscrizione. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi