IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda della sig.ra Mihaela Zaharia  Nituleac,  cittadina
rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato
decreto legislativo, il riconoscimento  del  Diploma  di  conclusione
della  scuola  professionale  con  la  qualifica   di   parrucchiera,
conseguito presso la Scuola Professionale di Cooperazione di Botosani
(Romania), della durata  di  tre  anni,  nonche'  dell'esperienza  di
lavoro  dipendente  maturata  in  Italia  per  oltre  due  anni,  per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della  legge  17
agosto 2005, n. 174; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  28
ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo  dell'interessata  idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale
maturata, senza necessita' di applicare alcuna  misura  compensativa,
in  virtu'   della   completezza   della   formazione   professionale
documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla sig.ra Mihaela Zaharia Nituleac, cittadina rumena,  nata  a
Dorohoi (Romania) in data 11 febbraio 1981, e' riconosciuto il titolo
di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale
maturata,  quale  titolo  valido  per  lo   svolgimento   in   Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto  2005,
n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'  di  acconciatore»,  senza
l'applicazione  di  alcuna  misura  compensativa  in   virtu'   della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 9 dicembre 2009 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio