IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda della sig.ra Carmen Tarantino, cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  dell'Attestato  di   Capacita'   di
parrucchiera conseguito  nel  2002  presso  la  Scuola  professionale
artigianale e industriale di Trevano  -  Canobbio  (Svizzera),  della
durata  di  tre   anni   con   tirocinio,   nonche'   dell'esperienza
professionale  maturata  in  qualita'  di  lavoratrice  autonoma   in
Svizzera per quattro anni e novi mesi, per l'esercizio dell'attivita'
di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  28
ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo  dell'interessata  idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale
maturata, senza necessita' di applicare alcuna  misura  compensativa,
in  virtu'   della   completezza   della   formazione   professionale
documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla sig.ra Carmen Tarantino, cittadina italiana, nata a  Lugano
(Svizzera) in data 5 aprile 1983, e' riconosciuto il titolo di studio
di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata,
quale titolo valido per lo svolgimento in  Italia  dell'attivita'  di
acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005,  n.  174,  recante
«Disciplina dell'attivita' di acconciatore», senza l'applicazione  di
alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza
della formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 9 dicembre 2009 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio