IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda della sig.ra Loredana Russo,  cittadina  italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo, il riconoscimento del certificato di qualificazione  nel
campo  igiene   del   corpo/parrucchiera   e   del   certificato   di
qualificazione  nell'addestramento  professionale  di   parrucchiera,
entrambi   i   titoli   rilasciati   dalla    scuola    professionale
Justus-von-Liebig in Mannheim  (Germania),  nonche'  del  diploma  di
artigiano qualificato nel mestiere di parrucchiere  rilasciato  dalla
Camera dell'artigianato di Mannheim, per  l'esercizio  dell'attivita'
di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174; 
  Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  28
ottobre 2009, che ha ritenuto i  titoli  dell'interessata  idonei  ed
attinenti all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessita'  di  applicare  alcuna
misura compensativa, in virtu'  della  completezza  della  formazione
professionale documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di
categoria confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Alla  sig.ra  Loredana  Russo,  cittadina  italiana,   nata   a
Lampertheim (Germania) in data 30 settembre 1986, sono riconosciuti i
titoli di studio di cui  in  premessa  quale  titoli  validi  per  lo
svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi  della
legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina  dell'attivita'  di
acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa  in
virtu'   della   specificita'   e   completezza   della    formazione
professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 9 dicembre 2009 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio