IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n.
670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,  n.
341; la legge 5 febbraio 1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  la  circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il  decreto  legge  16  maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente  della
Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Alexandra Knoll; 
  Vista l'equipollenza del titolo  austriaco,  sotto  indicato,  alla
laurea  italiana  in  Discipline  dell'arte,  della  musica  e  dello
spettacolo riconosciuta dalla Libera Universita' di Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra  citata  circolare
ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, e' esonerata  dalla  conoscenza
della lingua italiana, in quanto italiana con  formazione  conseguita
in Italia in scuole che prevedono l'insegnamento  dell'italiano  come
seconda lingua; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
   Rilevato altresi', che l'esercizio della professione in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post -  secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni  e  al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post - secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessata
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma di istruzione  post  secondario:  «Magistra  der  Künste,
erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Musikerziehung;
zweite      Studienrichtung      Lehramtsstudium      Unterrichtsfach
Instrumentalmusikerziehung» rilasciato dall'Universita' di Salisburgo
(Austria) il 23 giugno 2008; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: 
    «Bestätigung über die  Gesamtnote»  (attestato  sulla  formazione
generale pedagogica e di pratica scolastica nell'ambito della materia
d'insegnamento educazione musicale/educazione  musicale  strumentale)
rilasciato dall' «Universität Mozarteum Salzburg» di Innsbruck  il  7
agosto 2008; 
    «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspratikums  gemäß  §
24      des      Unterrichtspraktikumsgesetzes:       Musikerziehung,
Instrumentalunterricht  Vokal»  (Materia  d'insegnamento:  Educazione
musicale ed educazione musicale strumentale nelle  scuole  secondarie
di primo e secondo grado) rilasciato dal Liceo privato San  Carlo  di
Volders (Austria) il 10 luglio 2009, 
posseduto dalla cittadina italiana Alexandra Knoll nata a Bolzano  il
4 ottobre 1982, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole  di
istruzione secondaria nelle classi di concorso: 
    31/A - Educazione musicale istruzione secondaria II grado; 
    32/A - Musica; 
    77/A - Strumento musicale - pianoforte. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2009 
 
                                         Il direttore generale: Dutto