IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica
Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n.
670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare
ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio
2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della
Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Alexandra Knoll;
Vista l'equipollenza del titolo austriaco, sotto indicato, alla
laurea italiana in Discipline dell'arte, della musica e dello
spettacolo riconosciuta dalla Libera Universita' di Bolzano;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di
formazione;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare
ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, e' esonerata dalla conoscenza
della lingua italiana, in quanto italiana con formazione conseguita
in Italia in scuole che prevedono l'insegnamento dell'italiano come
seconda lingua;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto
legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di
studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post - secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di
conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata
ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il seguente titolo di formazione professionale:
diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Künste,
erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Musikerziehung;
zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach
Instrumentalmusikerziehung» rilasciato dall'Universita' di Salisburgo
(Austria) il 23 giugno 2008;
titolo di abilitazione all'insegnamento:
«Bestätigung über die Gesamtnote» (attestato sulla formazione
generale pedagogica e di pratica scolastica nell'ambito della materia
d'insegnamento educazione musicale/educazione musicale strumentale)
rilasciato dall' «Universität Mozarteum Salzburg» di Innsbruck il 7
agosto 2008;
«Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspratikums gemäß §
24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes: Musikerziehung,
Instrumentalunterricht Vokal» (Materia d'insegnamento: Educazione
musicale ed educazione musicale strumentale nelle scuole secondarie
di primo e secondo grado) rilasciato dal Liceo privato San Carlo di
Volders (Austria) il 10 luglio 2009,
posseduto dalla cittadina italiana Alexandra Knoll nata a Bolzano il
4 ottobre 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione secondaria nelle classi di concorso:
31/A - Educazione musicale istruzione secondaria II grado;
32/A - Musica;
77/A - Strumento musicale - pianoforte.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2009
Il direttore generale: Dutto