IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
«Codice delle assicurazioni private»;
Visto l'art. 285 del predetto Codice, ed, in particolare, il comma
2, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive e,
successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con
regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile
2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati,
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 285 e 303 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico
determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati
dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo»
nell'esercizio 2008, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota
n. 09/14828 del 26 giugno 2009, nella quale si rappresenta
conseguentemente l'opportunita' di mantenere per il 2010 l'aliquota
contributiva nella medesima misura del 2,5 % a suo tempo determinata
per il 2009;
Visto il provvedimento n. 2757, in data 30 novembre 2009, dell'
ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, concernente la determinazione dell'aliquota per
il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi
incassati nell'esercizio 2010;
Ritenuta l'opportunita' di confermare per il 2010 l'aliquota
contributiva nella misura del 2,5 %, pari a quella stabilita per
l'esercizio precedente;
Decreta:
Art. 1
Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
sono tenute a versare per l'anno 2010 alla CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del
«Fondo di garanzia per le vittime della strada» e' determinato nella
misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto
della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il
provvedimento ISVAP di cui in premessa.