IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto l'art. 285 del predetto Codice, ed, in particolare, il  comma
2, ai sensi del quale  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  e,
successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con
regolamento, le condizioni e  le  modalita'  di  amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  Regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi, rispettivamente, degli  articoli  285  e  303  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro  il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina  con  proprio   decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di  garanzia
per  le  vittime  della  strada  e  dell'organismo   di   indennizzo»
nell'esercizio 2008, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con  nota
n.  09/14828  del  26  giugno  2009,  nella  quale   si   rappresenta
conseguentemente l'opportunita' di mantenere per il  2010  l'aliquota
contributiva nella medesima misura del 2,5 % a suo tempo  determinata
per il 2009; 
  Visto il provvedimento n. 2757, in data  30  novembre  2009,  dell'
ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo, concernente la determinazione dell'aliquota per
il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi  assicurativi
incassati nell'esercizio 2010; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  confermare  per  il  2010  l'aliquota
contributiva nella misura del 2,5 %,  pari  a  quella  stabilita  per
l'esercizio precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                                    
 
   Il   contributo   che   le   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile  per  i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti
sono tenute a versare per l'anno 2010  alla  CONSAP -  Concessionaria
servizi  assicurativi  pubblici  S.p.A.  -  Gestione   autonoma   del
«Fondo di garanzia per le vittime della strada» e' determinato  nella
misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto
della  detrazione  per  gli  oneri  di  gestione  stabilita  con   il
provvedimento ISVAP di cui in premessa.