IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
recante «Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  10  settembre
1982, n. 904, recante «Attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa
alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
«Attuazione della direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  aprile  1997
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  19  agosto  1997,  n.  192
supplemento ordinario, recante «Attuazione dell'art. 37, commi 1 e  2
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.   52,   concernente
classificazione,  imballaggio   ed   etichettatura   delle   sostanze
pericolose» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio  2003,
n. 229»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, (REACH) che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare l'art. 129; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Considerato che la sostanza «nitrito di isoamile» (n. CAS 110-46-3,
n.  CE  203-770-8  e  n.  d'Indice  007-020-00-9)   e'   classificata
ufficialmente facilmente infiammabile,  con  frase  di  rischio  R11,
nociva per inalazione e ingestione, con frase di rischio  R20/22,  di
cui all'allegato I della  direttiva  67/548/CEE,  aggiornato  al  XXI
adeguamento al progresso tecnico (ATP), contenuto nel citato  decreto
28 aprile 1997; 
  Considerato  che  la  sostanza  «nitrito  di  isobutile»  (n.   CAS
542-56-3, n. CE 208-819-7, n. d'Indice 007-017-00-2) e'  classificata
ufficialmente facilmente infiammabile,  con  frase  di  rischio  R11,
nociva per inalazione e ingestione,  con  frase  di  rischio  R20/22,
cancerogeno di categoria 2, con frase di  rischio  R45,  mutageno  di
categoria 3, con frase di rischio R68, di cui  all'allegato  I  della
direttiva 67/548/CEE, XXI ATP, contenuto nel citato decreto 28 aprile
1997, ed e' pertanto vietata la vendita al  pubblico  della  sostanza
come tale o di preparati che ne contengano quantita'  superiori  allo
0,1%, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica del
10 settembre 1982, n. 904; 
  Considerato che molte sostanze  appartenenti  alla  famiglia  degli
achil-nitriti alifatici, ciclici,  o  eterociclici  e  loro  isomeri,
comunemente denominate poppers, sono utilizzate come droghe inalabili
e vengono commercializzate soprattutto via internet, allo  scopo  non
esplicitamente dichiarato di sostanze di abuso; 
  Acquisite le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanita'; 
  Considerato che sono stati osservati gravi effetti  avversi  dovuti
all'inalazione  di  sostanze   appartenenti   alla   famiglia   degli
alchil-nitriti; 
  Tenuto conto che gli alchil-nitriti sono  stati  riconosciuti  come
immunosoppressori e  promotori  della  replicazione  virale  e  delle
cellule tumorali, nonche' l'assunzione abituale di dette sostanze  e'
stata  associata  ad  aumento  di   rischio   di   infezioni   virali
trasmissibili per via sessuale e di sarcoma di Kaposi; 
  Ritenuto pertanto di dover  adottare  specifiche  disposizioni  per
limitare l'uso non  regolare  di  sostanze  denominate  «poppers»  in
quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli; 
  Rilevato che e' necessario e urgente mantenere, fino a  quando  non
si disporra' di una soluzione permanente,  disposizioni  cautelari  a
tutela dell'incolumita' pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  21  maggio  2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  28  maggio  2008,  n.  122,
recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al  Sottosegretario
di Stato presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10,  comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. E' vietata la fabbricazione, immmissione sul mercato e l'uso  di
alchil-nitriti alifatici, ciclici o eterociclici e  loro  isomeri  in
quanto tali  o  in  quanto  componenti  di  miscele  o  di  articoli,
destinati a consumatori.