IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
 
                                  e 
 
 
                            IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia del territorio 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito; 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio   ipotecario,   in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari; 
  Visto il decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  che  ha
approvato il testo unico delle disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale; 
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  il
quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati  e  documenti  formati
dalla  pubblica  amministrazione  e   dai   privati   con   strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'  la  loro  archiviazione   e   trasmissione   con   strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n.  9,  che
ha aggiunto, tra l'altro, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463,   gli   articoli   3-bis,   3-ter   e   3-sexies,    riguardanti
l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in
materia  di  registrazione,  di  trascrizione,  di   iscrizione,   di
annotazione  e  di  voltura  degli  atti  relativi  a  diritti  sugli
immobili; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le  disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal  direttore  generale
del  dipartimento  delle  entrate  e  dal  direttore   generale   del
Dipartimento del territorio del Ministero delle  finanze,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2000,  n.  302,  concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per  gli  adempimenti  in
materia di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello  unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati; 
  Visto  il  decreto  12  dicembre  2001,   emanato   dal   direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  22  dicembre  2001,  n.
297, concernente l'attivazione della trasmissione per via  telematica
del modello unico informatico per la  registrazione,  trascrizione  e
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale), ed in particolare l'art. 24; 
  Visto l'art.  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito con modificazioni dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
concernente la riforma della riscossione e disposizioni in materia di
giustizia tributaria; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei  direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini  e  le  modalita'
della progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  463,  a
tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la  registrazione
di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di  successione,
le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari  e
alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre  le
modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via  telematica,
relative sia alla prima fase di  sperimentazione,  che  a  quella  di
regime; 
  Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato  dai  direttori  delle
Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il  Ministero
della giustizia, ed in particolare l'art. 9,  il  quale  prevede,  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del  sopra  richiamato  decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
marzo  2006,  n.  81,  che  l'ulteriore  estensione  delle  procedure
telematiche e' attuata con  successivi  provvedimenti  dei  direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia; 
  Visto il provvedimento 14 marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63 del  16  marzo  2007,  emanato  dai  direttori  delle
Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il  Ministero
della giustizia, recante modificazioni al  provvedimento  6  dicembre
2006; 
  Visto il provvedimento 30 aprile 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 10 maggio  2008,  emanato  dai  direttori  delle
Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il  Ministero
della  giustizia,  recante  l'approvazione  delle  nuove   specifiche
tecniche  per  gli   adempimenti   in   materia   di   registrazione,
trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; 
  Ritenuto opportuno estendere l'uso delle procedure telematiche,  di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463,
agli agenti della riscossione; 
  Considerato che e' necessario demandare a successivo provvedimento,
da emanare a cura del direttore dell'Agenzia  del  territorio  e  del
Ministero della giustizia, le modalita' tecniche di trasmissione  del
titolo per via telematica, tenuto conto che  riguardano  procedimenti
di specifica competenza di dette Amministrazioni; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a) «agenti della riscossione»: le societa' previste dall'art.  3,
commi 7 e 29-bis,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
che esercitano le funzioni relative alla riscossione; 
    b) «utenti»: le  persone  fisiche  dipendenti  dell'agente  della
riscossione  individuate  dal  rappresentante   in   relazione   alle
procedure di trascrizione, iscrizione e annotazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  abilitate
alla  sottoscrizione  ed  alla  trasmissione  telematica  di  cui  al
presente provvedimento; 
    c) «rappresentante»: il soggetto, munito  dei  necessari  poteri,
legittimato alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica degli
elenchi contenenti i nominativi degli utenti; 
    d) «firma digitale»: la  firma  rilasciata  da  un  certificatore
accreditato, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  24  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.