IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate e IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ed in particolare l'art. 24; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che l'ulteriore estensione delle procedure telematiche e' attuata con successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia; Visto il provvedimento 14 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, recante modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006; Visto il provvedimento 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dai direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; Ritenuto opportuno estendere l'uso delle procedure telematiche, di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, agli agenti della riscossione; Considerato che e' necessario demandare a successivo provvedimento, da emanare a cura del direttore dell'Agenzia del territorio e del Ministero della giustizia, le modalita' tecniche di trasmissione del titolo per via telematica, tenuto conto che riguardano procedimenti di specifica competenza di dette Amministrazioni; Dispongono: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «agenti della riscossione»: le societa' previste dall'art. 3, commi 7 e 29-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che esercitano le funzioni relative alla riscossione; b) «utenti»: le persone fisiche dipendenti dell'agente della riscossione individuate dal rappresentante in relazione alle procedure di trascrizione, iscrizione e annotazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abilitate alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica di cui al presente provvedimento; c) «rappresentante»: il soggetto, munito dei necessari poteri, legittimato alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica degli elenchi contenenti i nominativi degli utenti; d) «firma digitale»: la firma rilasciata da un certificatore accreditato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.