IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del
patto di stabilita' interno le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento   e   Bolzano   trasmettano   trimestralmente   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto       di       stabilita'        interno        nel        sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia  la
gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un  prospetto
e con le modalita'  definiti  con  decreto  del  predetto  Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 77-ter, comma 13, del citato decreto-legge n. 112  del
2008 che, ai fini della verifica del  rispetto  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno, prevede che le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  inviare,  entro  il
termine perentorio del 31 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   -   una
certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale   e   dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con  le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 12 dello  stesso  art.
77-ter; 
  Considerato che le disposizioni relative  al  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2009 sono state fissate per le Regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'art. 77-ter, comma 6, dello  stesso  decreto-legge  n.  112  del
2008; 
  Visto  il  comma  5-bis  dell'art.  77-ter  del  decreto-legge   n.
112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge  22  dicembre
2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in
conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento
statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo  e  nei
risultati del patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
  Visto l'art. 7-quater, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, che prevede per l'anno 2009  la  rideterminazione  dell'obiettivo
programmatico delle regioni per un  ammontare  pari  all'entita'  dei
pagamenti  che  le  regioni  autorizzano  ad  escludere   dal   saldo
finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma  1,
lettere a) e b) del citato art. 7-quater; 
  Visto l'art. 7-ter, comma 18, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  delle  maggiori  spese  correnti,  come  definite  al
successivo comma 19 del citato art. 7-ter, realizzate con la quota di
cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita'  degli  assi
prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti  all'accordo
sancito nella seduta della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
del 26 febbraio 2009; 
  Visto l'art. 7-quater, comma 15, del decreto-legge n. 5  del  2009,
che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le  spese  correnti  per
interventi  cofinanziati  correlati  ai   finanziamenti   dell'Unione
europea, con  esclusione  delle  quote  di  finanziamento  statale  e
regionale, non sono computate nella base di calcolo e  nei  risultati
del patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle  province
autonome; 
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera o), del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese  sostenute  dalla  regione
Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici; 
  Visto l'art. 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,
che esclude dal patto di stabilita' interno  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di  Bolzano  i  pagamenti  che  vengono
effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 77-ter, commi 12 e 13,  del  citato
decreto-legge  n.  112   del   2008,   all'emanazione   del   decreto
ministeriale  relativo  al  prospetto  e  alle   modalita'   per   il
monitoraggio degli adempimenti del patto di  stabilita'  interno  per
l'anno 2009 e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno per lo stesso anno; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che,  nella
seduta  del  26  novembre  2009,  ha   espresso   parere   favorevole
condizionato  all'accoglimento  delle  richieste  di:  1)  modificare
l'Allegato A  in  modo  tale  da  consentire  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  di  scegliere  tra  due  differenti  procedimenti
alternativi  di  determinazione  degli  obiettivi  programmatici,  2)
aggiungere al modello 2/09/CS il riferimento all'art.  77-ter,  comma
11, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che conferisce alle
Regioni la facolta' di adattare  per  gli  enti  locali  del  proprio
territorio le regole e i  vincoli  posti  dal  legislatore  nazionale
relativi al patto di stabilita' interno; 
  Considerato  che  la  richiesta  delle  regioni  e  delle  province
autonome di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi  di
determinazione degli obiettivi programmatici non puo' essere  accolta
in quanto tale facolta'  conduce  alla  formazione  di  un  obiettivo
programmatico complessivo, riferito all'insieme delle regioni e delle
province autonome, inferiore a quello che  si  otterrebbe  applicando
indistintamente  per  tutte  le  Regioni  uno  dei  due  metodi,  con
conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; 
  Considerato che la facolta' prevista dall'art.  77-ter,  comma  11,
del decreto-legge n. 112/2008 di rimodulare gli obiettivi degli  enti
locali del  territorio  regionale  non  include  la  possibilita'  di
effettuare compensazioni tra l'obiettivo programmatico della  regione
o della provincia autonoma e quello degli enti locali, per cui non si
ritiene di poter accogliere la richiesta delle regioni  di  integrare
il modello 2/09/CS con il riferimento al comma  11  dell'art.  77-ter
del decreto-legge n. 112/2008, atteso che il predetto  comma  11  non
determina alcun effetto per il patto della Regione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato - le informazioni  relative  all'anno
2009 di cui all'art. 77-ter, comma 12, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto
2008, n. 133, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A
al presente decreto. Detti prospetti  devono  essere  trasmessi,  con
riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni  dalla  fine  di
ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente  previsto
per    il    patto     di     stabilita'     interno     nel     sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo  2010,  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato, IGEPA  -  via  XX  Settembre,  97  -
00187 - Roma, una  certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante
legale e dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  relativa  al
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno  per  l'anno
2009, secondo il prospetto e le modalita' contenute  nell'allegato  A
al presente decreto. La certificazione deve essere  spedita  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione  di  qualsiasi
altro mezzo e, ai fini della verifica del  rispetto  del  termine  di
invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio  postale
accettante. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2009 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio