IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 77-ter, comma 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 12 dello stesso art. 77-ter; Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2009 sono state fissate per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 77-ter, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008; Visto il comma 5-bis dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome; Visto l'art. 7-quater, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per l'anno 2009 la rideterminazione dell'obiettivo programmatico delle regioni per un ammontare pari all'entita' dei pagamenti che le regioni autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b) del citato art. 7-quater; Visto l'art. 7-ter, comma 18, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-ter, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009; Visto l'art. 7-quater, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome; Visto l'art. 6, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici; Visto l'art. 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che esclude dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-ter, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per lo stesso anno; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste di: 1) modificare l'Allegato A in modo tale da consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici, 2) aggiungere al modello 2/09/CS il riferimento all'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che conferisce alle Regioni la facolta' di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al patto di stabilita' interno; Considerato che la richiesta delle regioni e delle province autonome di scegliere tra due differenti procedimenti alternativi di determinazione degli obiettivi programmatici non puo' essere accolta in quanto tale facolta' conduce alla formazione di un obiettivo programmatico complessivo, riferito all'insieme delle regioni e delle province autonome, inferiore a quello che si otterrebbe applicando indistintamente per tutte le Regioni uno dei due metodi, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; Considerato che la facolta' prevista dall'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 di rimodulare gli obiettivi degli enti locali del territorio regionale non include la possibilita' di effettuare compensazioni tra l'obiettivo programmatico della regione o della provincia autonoma e quello degli enti locali, per cui non si ritiene di poter accogliere la richiesta delle regioni di integrare il modello 2/09/CS con il riferimento al comma 11 dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, atteso che il predetto comma 11 non determina alcun effetto per il patto della Regione; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative all'anno 2009 di cui all'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2009, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2009 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio