IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 29 ottobre 2005, n.  229,  che  riconosce  ulteriori
benefici ai soggetti di cui all'art.  1,  comma  1,  della  legge  25
febbraio 1992, n. 210; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre  2006  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale l'11 novembre 2006 tendente  a  definire,  in  via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229; 
  Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2008, recante «Procedura per
una   corretta   applicazione   della   normativa    relativa    alla
corresponsione  di  benefici  economici  a  soggetti  danneggiati  da
vaccinazioni obbligatorie» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125
del 29 maggio 2008; 
  Visto il decreto dirigenziale 20 giugno 2008, recante «Modalita' di
liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi  ai
soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2008; 
  Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Modalita' di
liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi  ai
soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2008; 
  Preso atto della decisione n.  3084/09  con  cui  il  Consiglio  di
Stato,  ritenendo  «irragionevole  il  criterio  temporale   per   la
corresponsione degli assegni  se  non  e'  accompagnato  da  adeguati
parametri correttivi, intesi a salvaguardare particolari esigenze  di
salute, di assistenza e familiari  dei  richiedenti,  che  potrebbero
giustificare una accelerazione del  relativo  procedimento»,  afferma
l'obbligo  di  definire  «ragionevoli   criteri   organizzativi   che
salvaguardino l'esigenza di attribuire immediata  soddisfazione  alle
pretese economiche correlate a  particolari  situazioni  di  gravita'
delle affezioni o di difficolta' economiche degli aventi titolo o dei
loro nuclei familiari» e dunque di provvedere alla formazione di  una
graduatoria sulla base dei predetti criteri; 
  Considerato che sono state avviate le opportune  iniziative  presso
il Ministero dell'economia e delle finanze per  ottenere  un'adeguata
integrazione allo stanziamento disponibile sul capitolo  2409,  piano
gestionale 02; 
  Ritenuto di provvedere con il  presente  decreto,  nelle  more  del
completamento di dette iniziative,  alla  erogazione  in  favore  dei
soggetti interessati  della  quarta  delle  complessive  cinque  rate
previste dall'art. 4, comma 3, della legge 29 ottobre 2005,  n.  229,
fissandone  il   relativo   importo   sulla   base   delle   presenti
disponibilita' di bilancio; 
  Sentite  in  un'apposita  riunione   dell'8   settembre   2009   le
associazioni dei pazienti; 
  Ritenuto che il parametro della difficolta' economica degli  aventi
titolo o dei loro nuclei  familiari  e'  determinato  dall'indicatore
economico ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, di seguito indicato come ISEE; 
  Ritenuto di procedere per le istanze di accesso  all'indennizzo  di
cui all'art. 1  della  legge  n.  229/2005  alla  formazione  di  una
graduatoria dei  soggetti  da  soddisfare  sulla  base  del  criterio
cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo cui e'
assegnato un  punteggio  pari  al  30%,  accompagnato  dai  parametri
correttivi  della  gravita'  dell'affezione,  cui  e'  assegnato   un
punteggio pari al 40%, o della  difficolta'  economica  degli  aventi
titolo e dei loro nuclei familiari, cui  e'  assegnato  un  punteggio
pari al 30%; 
  Tenuto  conto  delle  disposizioni  di  cui   al   citato   decreto
ministeriale del 6 ottobre 2006; 
  Ritenuto di dare attuazione alla predetta sentenza del Consiglio di
Stato procedendo alla individuazione dei criteri  per  la  formazione
delle graduatorie utili ai fini in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di seguito indicato come Ministero, provvede alla corresponsione,  ad
ognuno  dei  soggetti  interessati,  dell'indennizzo   aggiuntivo   e
dell'assegno una tantum previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e
4 della legge n. 229/2005. 
  2.  Il  Ministero  provvede  alla  formazione  di  graduatoria  dei
soggetti da soddisfare, per la corresponsione dei benefici  economici
di  cui  al  comma  1,  sulla  base  del  criterio   cronologico   di
presentazione delle istanze degli  aventi  titolo,  accompagnato  dai
parametri  correttivi   della   gravita'   dell'affezione   o   della
difficolta'  economica  degli  aventi  titolo  e  dei   loro   nuclei
familiari. 
  3. Il parametro della gravita' dell'affezione per i soggetti aventi
titolo e' definito sulla base del giudizio di  classificazione  delle
lesioni e delle infermita' di cui all'art. 4 della legge n. 210/1992,
anche tenuto conto dei casi per i quali  sia  stato  riconosciuto  ai
sensi dell'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 210/1992 piu'  di
una  malattia  ad  ognuna  delle  quali  sia  conseguito   un   esito
invalidante distinto. 
  4. Nei casi di piu' di una malattia riconosciuta ai sensi dell'art.
2,  comma  7,  della  legge  n.  210/1992,  a  parita'  di   gravita'
dell'infermita' che ha determinato la corresponsione  dell'indennizzo
di cui all'art. 1 della legge n. 210/1992, ai fini  della  formazione
della graduatoria si procede sulla base del criterio  della  gravita'
della patologia riconosciuta ai sensi predetto art. 2 della  medesima
legge. 
  5. Il parametro della difficolta' economica degli aventi  titolo  o
dei loro nuclei familiari e'  determinato  dall'indicatore  economico
ISEE di  cui  al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  e
successive modificazioni di seguito indicato  come  ISEE,  se  ed  in
quanto invocato dai singoli soggetti interessati  attraverso  l'invio
al competente ufficio ministeriale del medesimo ISEE. 
  6.  Per  la  corresponsione  ad  ognuno  dei  soggetti  interessati
dell'indennizzo aggiuntivo e delle rate dell'assegno  una  tantum  si
procede secondo graduatorie formate sulla base dei criteri  enunciati
all'art. 2 del presente decreto.