Premesso che: 
    la circolare del  31  ottobre  2007,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 269, del 19 novembre 2007  contenente
«Linee  guida  relative   alle   caratteristiche   igieniche   minime
costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici»  al  paragrafo  3,
prevede che nella struttura del bagno devono  essere  presenti  delle
griglie di aerazione  poste  nel  terzo  inferiore  della  porta  che
assicurino un continuo ricambio d'aria; al paragrafo 9 stabilisce che
il  vaso  deve  essere  dotato   di   un   meccanismo   che   prevede
l'innalzamento della seggetta affinche' questa, dopo  ogni  utilizzo,
si disponga in posizione verticale e che e' necessaria la presenza di
un distributore di copriseggetta in carta con congrua dotazione della
stessa; al paragrafo 11 prevede  che  la  vasca  reflui  deve  essere
preferibilmente dotata di un  sistema  di  schermatura  in  grado  di
impedire eventuali schizzi di materiale fecale o di urine che possano
contaminare l'utilizzatore e la seggetta, che la schermatura  dovra',
essere provvista di un sistema di pulizia e di decontaminazione e che
per la pulizia della schermatura  devono  essere  utilizzati  liquidi
contenenti  tensioattivi,  disinfettanti  o  applicato  altro  idoneo
sistema; al paragrafo 12, prevede che e' fatto  divieto  assoluto  di
riutilizzare  reflui,  anche  se  trattati,  per  la  pulizia   della
schermatura; 
    il TAR del Lazio con ordinanza  del  9  luglio  2008  ha  accolto
l'istanza cautelare proposta con il  ricorso  della  Soc  Commerciale
Sicula e altri per l'annullamento  della  circolare  del  31  ottobre
2007, contenente «Linee guida relative alle caratteristiche igieniche
minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici»,  motivando
l'accoglimento della domanda cautelare delle ditte ricorrenti,  sulla
base  della  violazione  degli  articoli  107  e  108   del   decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  ed   in   particolare   le
disposizioni riguardanti la fase procedimentale di cui al comma 2 del
predetto art. 108; 
    con la nota n. 0805836 del  1°  agosto  2008  la  Presidenza  dei
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie - Struttura di missione  per  le  procedure  di
infrazione ha chiesto informazioni sulle citate  linee  guida  ed  in
particolare sui paragrafi 9, 11, 12, per  la  successiva  informativa
alla Commissione europea e che con nota n. 30179 del  7  agosto  2008
questo Ministero ha fornito tutti i chiarimenti richiesti; 
    con ordinanza n. 5615 del 21 ottobre 2008, il Consiglio di Stato,
in sede giurisdizionale, ha respinto l'appello proposto dalla «Sebach
srl» per l'annullamento dell'ordinanza TAR  del  Lazio  n.  3445/2008
concernente la circolare del 31 ottobre 2007,  recante  «Linee  guida
relative  alle  caratteristiche  igieniche   minime   costruttive   e
gestionali dei bagni mobili chimici», avendo riscontrato il carattere
restrittivo della concorrenza proprio di alcune clausole (punti 9, 11
e 12) del provvedimento impugnato in primo grado; 
    con le note n. 7560 del 7 novembre 2008 e n. 802 del  26  gennaio
2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  il
coordinamento delle politiche comunitarie - Struttura di missione per
le procedure di infrazione, ha chiesto a questo  Ministero  ulteriori
informazioni, anche  in  relazione  alla  corretta  applicazione  del
diritto comunitario; 
    con nota  n.  5771  del  6  febbraio  2009  questo  Ministero  ho
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie -  Struttura  di
missione per le procedure di infrazione, l'intenzione di valutare  la
possibilita'  di  effettuare  una  revisione  delle  linee  guida  in
contestazione, al fine di pervenire ad una  posizione  aggiornata  in
termini tecnico-scientifici, anche alla luce delle osservazioni della
Commissione europea; 
    con decisione dell' 8 ottobre 2009, concernente la  procedura  di
infrazione 2008/4033  ai  sensi  dell'art.  226  del  Trattato  CE  -
Commercializzazione dei bagni chimici», la  Commissione  europea,  ha
ritenuto che le disposizioni i cui ai paragrafi  9,  11  e  12  delle
sopra citate linee guida costituiscono una regola tecnica  contenente
specificazioni  tecniche  suscettibili  di  essere  notificate   alla
Commissione in fase di progetto, nel quadro della direttiva 98/34/CE,
ed ha altresi' ritenuto, che i requisiti previsti nelle  linee  guida
determinano ostacoli  ingiustificati  agli  scambi  di  merci  e  che
pertanto l'Italia non ha ottemperato agli obblighi previsti  all'art.
8, paragrafo 1 della direttiva 98/43/CE e dell'art. 28  del  trattato
CE; 
    si ritiene necessario procedere alla revoca  della  circolare  in
contestazione, anche alla luce di quanto asserito  dalla  Commissione
europea con la decisione dell'8  ottobre  2009,  con  la  quale,  tra
l'altro, si esorta questo  Ministero  ad  abrogare  la  circolare  31
ottobre 2007 e valutata,  altresi',  l'opportunita'  di  emettere  un
nuovo provvedimento che  stabilisca  i  requisiti  igienico  sanitari
minimi dei bagni mobili chimici. 
  Premesso quanto sopra si dispone la revoca della circolare  del  31
ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale -
n. 269, del 19 novembre 2007, contenente «Linee guida  relative  alle
caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali  dei  bagni
mobili chimici». 
    Roma, 4 dicembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi