IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'articolo 69  del  menzionato  decreto,  che  ha  introdotto
l'articolo  55-septies  (Controlli   sulle   assenze)   nel   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto in particolare il comma 5 del predetto  articolo  55-septies,
il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore,
entro  le  quali  devono  essere  effettuate  le  visite  mediche  di
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in  materia  di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta; 
  Ritenuto  necessario,  nel   determinare   le   fasce   orarie   di
reperibilita' dei lavoratori, tener conto di  situazioni  particolari
che rendono opportuno giustificare l'esclusione  dalla  reperibilita'
stessa; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 26  novembre  2009,  n.
7186/09 del 10 dicembre 2009; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari  giuridici  e  legislativi  da
parte del Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  nota  del  14
dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge n. 400 del 1988; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  con
nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
  Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per  i  pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia. 
                               Art. 1 
 
 
                    Fasce orarie di reperibilita' 
 
  1. In caso di assenza per malattia, le fasce di  reperibilita'  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  fissate  secondo  i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle  15  alle  18.  L'obbligo  di
reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31
          ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art.  55-septies  (Controlli
          sulle  assenze)  introdotto  dall'art.   69   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
              «Art.  55-septies  (Controlli  sulle  assenze).  -   1.
          Nell'ipotesi di  assenza  per  malattia  protratta  per  un
          periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo  il
          secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
          giustificata esclusivamente mediante certificazione  medica
          rilasciata da una struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un
          medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
              2.  In  tutti  i  casi  di  assenza  per  malattia   la
          certificazione  medica  e'  inviata  per  via   telematica,
          direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che  la
          rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          secondo  le  modalita'  stabilite   per   la   trasmissione
          telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
          normativa  vigente,  e  in  particolare  dal  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  previsto  dall'art.
          50, comma 5-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, introdotto  dall'art.  1,  comma  810,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto  e'
          immediatamente  inoltrata,  con  le   medesime   modalita',
          all'amministrazione interessata. 
              3. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale   e   le   altre
          amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
          comma 2 con le risorse  finanziarie,  strumentali  e  umane
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. L'inosservanza degli obblighi  di  trasmissione  per
          via  telematica  della  certificazione  medica  concernente
          assenze di lavoratori  per  malattia  di  cui  al  comma  2
          costituisce   illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
          reiterazione, comporta l'applicazione  della  sanzione  del
          licenziamento   ovvero,   per   i   medici   in    rapporto
          convenzionale  con  le  aziende  sanitarie  locali,   della
          decadenza  dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile  dai
          contratti o accordi collettivi. 
              5. L'Amministrazione dispone  il  controllo  in  ordine
          alla sussistenza della malattia del  dipendente  anche  nel
          caso di assenza di  un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle
          esigenze funzionali e organizzative.  Le  fasce  orarie  di
          reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono  essere
          effettuate le visite mediche di controllo,  sono  stabilite
          con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione. 
              6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
          lavora  nonche'   il   dirigente   eventualmente   preposto
          all'amministrazione  generale  del  personale,  secondo  le
          rispettive   competenze,    curano    l'osservanza    delle
          disposizioni del presente articolo, in particolare al  fine
          di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse    della
          funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche.  Si
          applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
          55-sexies, comma 3». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle    amministrazioni    pubbliche»,    e     successive
          modificazioni, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del  13  giugno  2008,  recante  delega  di  funzioni   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  materia   di
          funzione pubblica al Ministro senza portafoglio  on.  prof.
          Renato Brunetta e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27
          giugno 2008, n. 149. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214 supplemento ordinario: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».