IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 1° giugno 2002, n.120 di ratifica del Protocollo di
Kyoto;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art.
1, il quale prevede, al comma 1110, l'istituzione di un Fondo
rotativo destinato al finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, al comma 1111, che con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono
individuate le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti a tasso
agevolato a soggetti pubblici o privati ad un tasso di interesse
fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la nota del 10 luglio 2007, con la quale il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avanzato la
proposta di fissare il tasso agevolato sui finanziamenti a valere
sulle risorse del Fondo Kyoto nella misura dello 0,50 per cento annuo
e di prevedere che l'agevolazione derivante dal finanziamento stesso
sia equivalente alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso
di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 123 e vigente alla
data di stipula del contratto di finanziamento e gli interessi da
corrispondere al predetto tasso agevolato;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico in data 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2009, emanato
in attuazione della predetta disposizione legislativa e, in
particolare, l'art. 9, il quale prevede, al comma 1, che l'intensita'
del beneficio erariale non puo' superare la quota di aiuto di Stato
definita «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006;
Ritenuta l'opportunita' di accogliere la proposta, in analogia a
quanto previsto per i finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine
di incentivare al massimo grado le misure di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
Visto il predetto regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 ed, in particolare, l'art. 2 il quale disciplina gli
aiuti di Stato di importanza «de minimis»;
Decreta:
Art. 1
1. Il saggio di interesse sui finanziamenti da concedersi a valere
sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambianti climatici, come disciplinate dal decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 25
novembre 2008 richiamato nelle premesse, e' fissato nella misura
dello 0,50 per cento annuo.