IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e
223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della
giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5,
comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Vista l'istanza del 7 agosto 2009, prot. m. dg DAG 19 ottobre 2009,
n. 127341.E con la quale il dott. ing. Giuseppe Parenti, nato a
Piacenza il 30 gennaio 1941, in qualita' di legale rappresentante
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Piacenza, con sede legale in Piacenza, p.za Cavalli n. 35/E, c.f.
00276970332, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione
della Camera di commercio di Piacenza», organismo non autonomo
costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalita'
relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli artt. 38,
39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di
conciliazione della Camera di commercio di Piacenza», organismo non
autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Piacenza, risultano conformi a quanto previsto dal
decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
Verificate in particolare:
la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti,
amministratori e soci;
le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di
segreteria;
la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti
nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto
ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della polizza assicurativa richiesta ai sensi
dell'art. 4 comma 3, lettera b) del citato decreto ministeriale n.
222/2004;
la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto
ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
Dispone
l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire
tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo
costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Piacenza, con sede legale in Piacenza, p.za Cavalli n.
35/E, c.f. e P.IVA 00276970332, denominato «Camera di conciliazione
della Camera di commercio di Piacenza», ed approva la tabella delle
indennita' allegata alla domanda.
L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento,
al n. 59 del registro degli organismi di conciliazione con le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale
n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare
immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il
mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni
assunti.
Roma, 12 dicembre 2009
Il direttore generale: Saragnano