IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la domanda presentata in data  23  giugno  2009  dall'impresa
Nufarm   Italia   S.r.l.   intesa   ad   ottenere    l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
Pike 20 WG, contenente la sostanza attiva metsulfuron metile,  uguale
al prodotto di riferimento denominato Meltus registrato al  n.  12900
con D.D. in data 23 gennaio 2009, dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Meltus; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data  di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato,  fatti  salvi  gli
adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni  in  applicazione  dei
principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto  legislativo  n.
194/1995, attualmente in  corso  per  il  prodotto  fitosanitario  di
riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2011 l'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale
Luigi Majno n. 17/A, e' autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato Pike 20 WG con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fatti salvi gli adeguamenti alle  conclusioni  delle  valutazioni  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo  n.  194/1995,  attualmente  in  corso  per  il  prodotto
fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     g
15-20-40-60-100-250-500 e kg 1. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento  dell'impresa  estera  Nufarm  UK  Limited   -   Jiangsu
Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 2132200 - Cina,
nonche' formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato nello
stabilimento dell'impresa  estera  Agroruse  d.o.o.  -  Tovamiska  27
SI-2342 Ruse - Slovenia. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14753. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Borrello