IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri  222
e 223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2  del decreto ministeriale 23
luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  23
agosto 2004,  nel  quale  si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma  dell'art  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  5,
comma 1 del decreto ministeriale  23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza del 19 ottobre 2009, prot. m.  dg  DAG  3  novembre
2009, n. 135426.E, integrata il 18 dicembre 2009, prot. m. dg DAG  18
dicembre 2009, n. 157802.E, con la quale  il  dott.  Roncarati  Carlo
Alberto, nato a Vigarano Mainarda (Ferrara) il 29 dicembre  1947,  in
qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di
Ferrara, con sede legale in  Ferrara  via  Borgoleoni  n.  11, codice
fiscale e partita  iva 00292740388,  ha  chiesto   l'iscrizione   del
«Servizio di conciliazione della Camera  di  commercio  di  Ferrara»,
organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art.2 della legge  29
dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di  commercio,
per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale ai  sensi
degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17  gennaio  2003,
n. 5; 
  Considerato  che   i   requisiti   posseduti   dal   «Servizio   di
conciliazione della Camera di commercio di  Ferrara»,  organismo  non
autonomo della C.C.I.A.A. di Ferrara,  risultano  conformi  a  quanto
previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei  rappresentanti,
amministratori e soci; 
    le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di
segreteria; 
    la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei   requisiti   previsti
nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale
n. 222/2004; 
    la conformita' della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera  b)  del  citato  decreto  ministeriale
n. 222/2004; 
    la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  e)   del   citato   decreto
ministeriale n. 222/2004; 
    la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'   ai   criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                              Dispone: 
 
  L'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non  autonomo
costituito dalla Camera di  Commercio  I.A.A.  di  Ferrara, con  sede
legale in Ferrara via Borgoleoni n. 11, codice fiscale e partita  iva
n. 00292740388, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di
Commercio  di  Ferrara»,  ed  approva  la  tabella  delle  indennita'
allegata alla domanda. 
  L'organismo viene iscritto, dalla data del presente  provvedimento,
al n. 60  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione  con  le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n.
222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
     Roma, 22 dicembre 2009 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano