IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'assetto  organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e
il  contenimento  delle  spese, in tempo utile prima dell'avvio delle
operazioni  connesse  allo  svolgimento  delle  elezioni  regionali e
locali   che   avranno   luogo   nel   2010,   nonche'  di  precisare
tempestivamente  ed  in  modo univoco la decorrenza dell'efficacia di
alcune  disposizioni  vigenti  relative  alla  riduzione  di organi e
apparati amministrativi degli enti locali;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  volte ad assicurare la funzionalita' degli enti locali,
con   particolare  riferimento  alla  definizione  dei  trasferimenti
erariali  agli  stessi  enti locali ed alle procedure di approvazione
dei bilanci di previsione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  del  Ministro  per le
riforme  per  il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze e del Ministro per i rapporti con le
regioni;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


           Interventi urgenti sul contenimento delle spese
                          negli enti locali

  1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
il   secondo   periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  Ministro
dell'interno,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  provvede  per  l'anno  2010  alla
corrispondente  riduzione, in proporzione alla popolazione residente,
del  contributo  ordinario  spettante  ai  singoli enti. Per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede
alla   corrispondente  riduzione,  in  proporzione  alla  popolazione
residente,  del  contributo ordinario spettante ai singoli enti per i
quali  nel  corso  dell'anno  ha  luogo  il  rinnovo  dei  rispettivi
consigli.";   conseguentemente  al  comma  184,  primo  periodo,  del
medesimo  articolo  2  dopo  le  parole:  "consiglieri comunali" sono
inserite le seguenti: "e dei consiglieri provinciali".
  2.  Le  disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2
della  legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si
applicano  a  decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo
il  rinnovo  del  rispettivo  consiglio, con efficacia dalla data del
medesimo rinnovo.