IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelli massimi, nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali; Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti; Visto il comma 5 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese; Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2010, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto. 2. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.