IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere
all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e
confiscati determinate dall'eccezionale incremento delle procedure
penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di
beni sottratti alla criminalita' organizzata, aggravate
dall'eccezionale numero di beni gia' confiscati e non ancora
destinati a finalita' istituzionali e di utilita' sociale;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
istituire un organismo che assicuri l'unitaria ed efficace
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle
organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con
l'autorita' giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di
garantire un rapido utilizzo di tali beni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, di seguito denominata: "Agenzia".
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale
in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro
dell'interno.
3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui all'articolo
2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti
di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi
procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e
dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche'
delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del
procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni;
c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei
procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si
applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito
del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al
procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si
applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e
successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la
tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.