IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i
prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di
controllo della conformita';
Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9
ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla decisione
01/596/EC, con la quale e' fissato il sistema di attestazione della
conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea
pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2008/C 321/01
del 16 dicembre 2008 contenente i riferimenti alle norme europee
armonizzate: EN 13055-2: 2004, EN 13043: 2002/AC:2004;
Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle
norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, reso con voto n. 21 nell'adunanza del 6 maggio 2008;
Espletata, con notifica 2009/025/I la procedura d'informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:
Art. 1
Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi
saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione
europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di
conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6,
commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile
1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita'» delle relative norme europee armonizzate elencate
nell'allegato 1.