IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il
Ministero della salute;
Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza
alimentare;
Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 1996, n.
209, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, concernente l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari;
Visto, in particolare, il decreto legislativo n. 114 del 2006,
concernente l'attuazione delle direttive 2003/89/CE e 2005/63/CE in
materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari;
Visto l'ordinanza del Ministro della salute recante: «Requisiti
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree
pubbliche» del 3 aprile 2002;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente
l'attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
successive modifiche e integrazioni;
Considerato che l'Autorita' sanitaria, nell'ambito di controlli
effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza e
l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo
non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque, in modo
tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', espresso
nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.;
Considerato che l'impiego degli additivi alimentari non deve
indurre in errore i consumatori;
Considerato, in particolare, che l'assenza delle istruzioni per
l'uso sull'etichetta degli additivi, delle miscele di additivi
alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo' comportare
un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari;
Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare
vantaggi e benefici per i consumatori;
Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la
preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della
presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in particolare
l'art. 9, paragrafo 7;
Ritenuto necessario introdurre disposizioni urgenti nel settore
della ristorazione con particolare riguardo alla detenzione e
all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari;
Ordina:
Art. 1
1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto
di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari
per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di
impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia
garantita la corretta informazione.
2. L'impiego, da parte degli operatori di cui al comma 1, di
additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente
non ha stabilito campi e dosi massime, e' assoggettato alle
disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 nonche'
all'obbligo di informazione del consumatore.
3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto
di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione
degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme
vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.