IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare
larticolo 1, lallegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare
larticolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle
attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della
giustizia e delleconomia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Campo d'applicazione)
1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai
seguenti prodotti, cosi' come definiti all'articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come
pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti
dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di
divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso
nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di
radioattivita';
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre
2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione
delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27
dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento
della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate
su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della
direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali
veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete
ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.
f) le navi marittime e le unita' mobili off-shore, nonche' le
macchine installate a bordo di tali navi e/o unita';
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini
militari o di mantenimento dell'ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di
ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le
rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle
categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di
bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa
tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono
interamente o parzialmente disciplinati in modo piu' specifico da
altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il
presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.