IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006,  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra  la  scuola  e  le  universita'»,  che  sostituisce  gli
articoli 2,  3  e  4  della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425,  in
particolare l'art. 1, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  luglio
1998, n. 323, per le parti compatibili con  le  disposizioni  di  cui
alla legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2007,  n.  42,  concernente
modalita' di attribuzione del credito scolastico e  di  recupero  dei
debiti  formativi  nei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico; 
  Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122 - Regolamento recante coordinamento delle norme  vigenti  per  la
valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'  applicative   in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2008, n. 169, e, in particolare, l'art. 6; 
  Tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica n.  122
del 22 giugno 2009 e' entrato in vigore il  giorno  20  agosto  2009;
che, pertanto, non e' stato possibile dare  esecuzione  all'art.  14,
comma 3, contenente le norme transitorie relative all'ammissione agli
esami di Stato degli alunni per abbreviazione  per  merito,  riferite
agli anni scolastici 2008/2009,  2009/2010,  2010/2011  per  evidente
mancanza dei necessari tempi tecnici in  relazione  allo  svolgimento
dell'esame di Stato 2008/2009; 
  Considerato, per quanto sopra  esposto,  che  l'applicazione  della
normativa transitoria di cui all'art. 14, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si rende possibile  solo
a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le
disposizioni relative  agli  anni  2008/2009,  2009/2010,  2010/2011,
previste nel medesimo comma 3, art. 14 decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente  riferite
agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 
  Ravvisata la necessita' di modificare le tabelle A, B, C,  allegate
al  citato  decreto  ministeriale  n.  42/2007,  gia'  a  suo   tempo
costituenti parte del decreto del Presidente della Repubblica n.  323
del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  323/1998,  modificate  dal  decreto
ministeriale n. 42/2007, al fine di  adeguarle  alle  previsioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122,  in
materia di ammissione alla classe successiva e  all'esame  conclusivo
del secondo ciclo dell'istruzione nonche'  all'esigenza  di  recepire
nelle medesime la finalita' di  eccellenza  di  cui  all'introduzione
della lode prevista dall'art. 1, capoverso art.  3,  comma  6,  della
legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
  Ravvisata altresi' la necessita' di stabilire criteri uniformi  per
l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Attribuzione del credito scolastico 
 
  1.  Nell'anno  scolastico  2009/2010,  la  nuova  ripartizione  dei
punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle  allegate  al
presente decreto, di cui costituiscono parte integrante,  si  applica
nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. 
  2. Nell'anno scolastico  2010/2011,  l'applicazione  si  estendera'
agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012
riguardera' anche quelli dell'ultima classe.