IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, concernente modalita' di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80; Vista l'ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'art. 6; Tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 e' entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non e' stato possibile dare esecuzione all'art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all'ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell'esame di Stato 2008/2009; Considerato, per quanto sopra esposto, che l'applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 14, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; Ravvisata la necessita' di modificare le tabelle A, B, C, allegate al citato decreto ministeriale n. 42/2007, gia' a suo tempo costituenti parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, modificate dal decreto ministeriale n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione nonche' all'esigenza di recepire nelle medesime la finalita' di eccellenza di cui all'introduzione della lode prevista dall'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; Ravvisata altresi' la necessita' di stabilire criteri uniformi per l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici; Decreta: Art. 1 Attribuzione del credito scolastico 1. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. 2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estendera' agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguardera' anche quelli dell'ultima classe.