IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8013 del 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, relativo alla ripartizione dell'importo cumulativo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2008, n. 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 342, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Tenuto conto dell'importo cumulativo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007; Vista la ripartizione di tale importo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e lo Stato, determinata con il citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8013 del 30 marzo 2009; Considerata la necessita di definire le modalita' di utilizzazione degli importi cumulativi nonche' le modalita' di controllo, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1535/2007; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009; Decreta: Art. 1 Aiuti de minimis 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di utilizzazione dell'importo cumulativo assegnato all'Italia, come ripartito ai sensi del decreto n. 8013 del 30 marzo 2009 citato nelle premesse (di seguito decreto), nonche' le modalita' di controllo, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007. 2. Ciascuna amministrazione e ente puo' erogare aiuti de minimis nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 1535/2007, entro i limiti stabiliti con il decreto richiamato al comma 1. 3. Gli enti diversi dalle regioni e province autonome presenti sul territorio regionale possono concedere aiuti de minimis previo accordo con le regioni di appartenenza. 4. L'ammontare degli aiuti concessi dalle amministrazioni e dagli enti diversi dallo Stato e dalle regioni e province autonome presenti sul territorio regionale concorre al raggiungimento del massimale assegnato alla regione di appartenenza ai sensi dell'allegato al citato decreto n. 8013 del 30 marzo 2009. 5. Qualora una regione avesse esaurito il plafond di propria competenza e avesse la necessita' ulteriore di intervenire in de minimis puo' stipulare un accordo con un'altra regione, che autorizzi l'utilizzo di parte della propria quota di plafond ancora disponibile. Di tale accordo verra' data comunicazione al Comitato di gestione, di cui al successivo art. 4.