IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007  della  Commissione  del  20
dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore  della  produzione  dei
prodotti agricoli, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 337 del 21 dicembre 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 8013  del  30  marzo  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  146  del  26
giugno 2009, relativo alla ripartizione dell'importo cumulativo degli
aiuti de minimis assegnato all'Italia tra lo Stato  e  le  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  9  gennaio
2008,  n.  18,  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2008, n. 1949, registrato alla Corte dei  conti
il  9  aprile  2008,  registro  n.  1,   foglio   n.   342,   recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Tenuto  conto  dell'importo  cumulativo  degli  aiuti  de   minimis
assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007; 
  Vista la ripartizione di tale importo tra le regioni e le  province
autonome di Trento e Bolzano e lo Stato, determinata  con  il  citato
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
n. 8013 del 30 marzo 2009; 
  Considerata la necessita di definire le modalita' di  utilizzazione
degli importi cumulativi  nonche'  le  modalita'  di  controllo,  nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1535/2007; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 26 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Aiuti de minimis 
 
  1. Il presente decreto disciplina  le  modalita'  di  utilizzazione
dell'importo cumulativo assegnato all'Italia, come ripartito ai sensi
del decreto n. 8013 del 30  marzo  2009  citato  nelle  premesse  (di
seguito decreto), nonche' le modalita' di controllo, nel rispetto  di
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007. 
  2. Ciascuna amministrazione e ente puo' erogare  aiuti  de  minimis
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 1535/2007, entro i
limiti stabiliti con il decreto richiamato al comma 1. 
  3. Gli enti diversi dalle regioni e province autonome presenti  sul
territorio  regionale  possono  concedere  aiuti  de  minimis  previo
accordo con le regioni di appartenenza. 
  4. L'ammontare degli aiuti concessi dalle amministrazioni  e  dagli
enti diversi dallo Stato e dalle regioni e province autonome presenti
sul territorio regionale concorre  al  raggiungimento  del  massimale
assegnato alla regione di  appartenenza  ai  sensi  dell'allegato  al
citato decreto n. 8013 del 30 marzo 2009. 
  5. Qualora una  regione  avesse  esaurito  il  plafond  di  propria
competenza e avesse la necessita'  ulteriore  di  intervenire  in  de
minimis puo' stipulare un accordo con un'altra regione, che autorizzi
l'utilizzo  di  parte  della  propria   quota   di   plafond   ancora
disponibile. Di tale accordo verra' data comunicazione al Comitato di
gestione, di cui al successivo art. 4.