IL DIRETTORE GENERALE 
                   per la protezione della natura 
 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio in  data  23  dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  35  del  12  febbraio  2003,
dettante disposizioni per la  «Definizione  delle  procedure  per  il
riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi»,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58
del 1° marzo 2004; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  Protezione  della
Natura DEC/DPN/2351 del 14 dicembre 2006  che  riconosce  l'idoneita'
tecnica, ai sensi del  citatodecreto  direttoriale23  dicembre  2002,
all'impiego  in  mare  per  la  bonifica  dalla   contaminazione   da
idrocarburi  petroliferi  dei  prodotti  assorbenti  denominati:  OP,
048-20, 100, L100, 150, 150S, 150-200, 150S-200, 200, 510, 520,  810,
820, 1900 e E112 della societa' Zenit Ambiente S.r.l.; 
  Vista l'istanza prodotta dalla societa' Zenit  Ambiente  S.r.l.  in
data 19 ottobre 2009, diretta ad ottenere una estensione del  periodo
di validita' del riconoscimento di idoneita' dei prodotti assorbenti:
OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810, 820, 1900, E112; 
  Considerato che il riconoscimento di idoneita' all'uso in  mare  di
prodotti  per  la  bonifica  della  contaminazione   da   idrocarburi
petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre  2002,  ha
durata triennale ed e' rinnovabile; 
  Considerato che gli Enti tecnici di riferimento non hanno segnalato
l'introduzione, dalla emanazione del citatodecreto direttorialedel 23
dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologie  atte
a valutare l'efficacia, la stabilita' e la  tossicita'  dei  prodotti
disinquinanti, e che pertanto la  documentazione  tecnica  necessaria
(scheda di identificazione e test di stabilita', di  efficacia  e  di
tossicita') relative ai prodotti  assorbenti  summenzionati  ed  agli
atti di questa Direzione sia da considerarsi ancora valida; 
  Viste le note  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (nota  prot.  n.  1705  del  15  gennaio  2010)  e
dell'istituto Superiore di Sanita' (nota prot. n. 1948 del 20 gennaio
2010), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di
validita'  del  riconoscimento  di  idoneita'  tecnica  dei  prodotti
assorbenti OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810,  820,
1900, E112, alla luce  di  quanto  dichiarato  dalla  societa'  Zenit
Ambiente  S.r.l.  circa  le  immutate  caratteristiche  dei  suddetti
prodotti dalla data del suo riconoscimento di idoneita'; 
  Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione  della
estensione del periodo di validita' del riconoscimento  di  idoneita'
tecnica dei prodotti summenzionati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La validita' del riconoscimento di idoneita' all'uso in mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti
assorbenti OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S-200, 200, 510, 810,  820,
1900, E112 di cui al DEC/DPN/2351 del 14 dicembre 2006, e' estesa per
ulteriori 3 anni dalla data del presente.