IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»; Visto il comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28; Visto il comma 3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5; Visto il comma 161 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche; Viste le determinazioni del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 e n. 139437 del 9 novembre 2005 con le quali sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare l'art. 2 della citata determinazione n. 139437 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle regioni e province autonome e delle strutture sanitarie; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie; Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 5 marzo 2007 concernente le strutture sanitarie alle esigenze manifestatesi nel corso della sperimentazione e del primo anno di applicazione della codifica; Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro; Visto i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE e per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome; Ritenuto di dover estendere ai citati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE e per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca, le regioni e le province autonome, gli aggiornamenti previsti per la sanita' riguardanti le modalita' di trasmissione dei dati da parte dei tesorieri e dei cassieri; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Attivita' delle strutture sanitarie 1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le agenzie sanitarie regionali e le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta - indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. 2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le strutture sanitarie: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai codici inerenti le operazioni finanziarie; uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza; comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.