IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)»; 
  Visto il comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289  del  2002,
che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.   281,   stabilisce,   con   propri   decreti,   la
codificazione,  le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 28 il quale  prevede  che  tutti
gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica  rilevati
dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale; 
  Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che  prevede  che  le  banche
incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli  uffici  postali
che svolgono analoghi servizi non possono accettare  disposizioni  di
pagamento prive della codificazione di cui al comma 5; 
  Visto il comma 161 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  il  quale
prevede che sono tenute alla codificazione uniforme di  cui  all'art.
28, commi  3,  4  e  5,  della  citata  legge  n.  289  del  2002  le
amministrazioni  inserite   nel   conto   economico   consolidato   e
individuate  nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT   in
applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311; 
  Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i  distinti
comparti delle amministrazioni pubbliche; 
  Viste le determinazioni del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  n.
0042786 del 30 marzo 2004 e n. 139437 del  9  novembre  2005  con  le
quali sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il  compito
di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma  5
del richiamato art. 28  e,  in  particolare  l'art.  2  della  citata
determinazione n. 139437 che istituisce il gruppo di  lavoro  per  la
codificazione  degli  incassi  e  dei   pagamenti   delle   strutture
sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali,
delle regioni e province autonome e delle strutture sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
marzo 2007 concernente la codificazione, le modalita' e i  tempi  per
l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie; 
  Ritenuto di dover adeguare la  codificazione  prevista  dal  citato
decreto del 5 marzo 2007  concernente  le  strutture  sanitarie  alle
esigenze manifestatesi nel corso della sperimentazione  e  del  primo
anno di applicazione della codifica; 
  Considerato che il  gruppo  di  lavoro  ha  predisposto  lo  schema
riguardante la codificazione degli  incassi  e  dei  pagamenti  delle
strutture sanitarie; 
  Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale  secondo  lo  schema
predisposto dal predetto gruppo di lavoro; 
  Visto i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  del  14
novembre 2006 e del 5 marzo 2007  concernenti  la  codificazione,  le
modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE e per gli enti locali,
le universita', gli  enti  di  ricerca,  le  Regioni  e  le  Province
autonome; 
  Ritenuto  di  dover  estendere  ai  citati  decreti  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007
concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
del SIOPE e per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca,
le regioni e le province autonome, gli aggiornamenti previsti per  la
sanita' riguardanti le modalita' di trasmissione dei  dati  da  parte
dei tesorieri e dei cassieri; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Attivita' delle strutture sanitarie 
 
  1. Al fine di consentire  il  monitoraggio  dei  conti  pubblici  e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea  e  delle  norme  conseguenti,  le
aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici  sperimentali,  le
agenzie sanitarie regionali e le aziende ospedaliere  -  comprese  le
aziende ospedaliere-universitarie  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici  universitari  a
gestione diretta - indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici
gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale le strutture sanitarie: 
  provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle  riscossioni  e
dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso  e  di
pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai  codici  inerenti  le
operazioni finanziarie; 
  uniformano la codificazione  alle  istruzioni  del  «Glossario  dei
codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una  riscontrata  non
corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del  «Glossario
dei  codici  gestionali»  verra'   pubblicato   sul   sito   internet
www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
  applicano i codici  gestionali  evitando  l'adozione  del  criterio
della prevalenza; 
  comunicano il nominativo, il recapito telefonico e  l'indirizzo  di
posta  elettronica  del  proprio  referente  SIOPE,  alla  Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio.