IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive  modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato  l'accordo  europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose  su  strada,
denominato ADR; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto  interno
di merci pericolose»; 
  Rilevato che a norma dell'art. 10,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo  n. 35  del  2010,  le  norme  concernenti   disposizioni
transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli  allegati
I,  II  e  III  della  direttiva  2008/68/CE,   sono   adottate   con
provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'allegato I della piu' volte  citata  direttiva  2008/68/CE,
sezione I.2 Disposizioni transitorie aggiuntive, che prevede che «Gli
Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo  di
cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non
sono conformi  alla  presente  direttiva,  ma  sono  stati  costruiti
secondo le disposizioni nazionali in  vigore  al  31  dicembre  1996,
sempre che le cisterne e i veicoli in questione  siano  mantenuti  in
condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti»; 
  Ritenuto  opportuno  autorizzare,  ai  sensi  delle   summenzionate
disposizioni  transitorie  aggiuntive,  l'utilizzo   sul   territorio
nazionale di  cisterne  e  veicoli,  costruiti  anteriormente  il  1°
gennaio 1997, stabilendo al contempo le condizioni atte a garantire i
livelli di sicurezza richiesti; 
  Ritenuto altresi' opportuno prevedere che  le  suddette  condizioni
possano essere implementate, al fine  di  garantire  sempre  migliori
livelli di sicurezza; 
  Ritenuto sotto tale ultimo profilo opportuno prevedere una graduale
esclusione, dal servizio di trasporto interno  di  merci  pericolose,
dei veicoli e delle cisterne non rispondenti alle norme comunitarie; 
  Considerato infine che la predetta autorizzazione alla circolazione
in deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di  mercato
tra gli operatori di  settore  nazionali  e  quelli  di  altri  Stati
appartenenti all'Unione europea, ove si e' analogamente provveduto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Autorizzazione alla  circolazione  in  deroga  dei  veicoli  cisterna
             costruiti anteriormente al 1º gennaio 1997 
 
  1. Gli  autoveicoli-cisterna  destinati  al  trasporto  di  materie
distinte con il numero ONU 1202 o 1965 della classificazione ADR ed i
rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna destinati al  trasporto  di
materie distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257
della classificazione ADR, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997
e non conformi alle disposizioni di cui  alla  direttiva  2008/68/CE,
come  recepita  dal  decreto  legislativo  n.  35 del  2010,  possono
continuare ad essere  utilizzati  sul  territorio  nazionale  per  il
trasporto di merci pericolose su strada, per  non  oltre  venticinque
anni dalla data della prima  immatricolazione  e  limitatamente  alle
materie  innanzi  indicate,  qualora  ricorrano   congiuntamente   le
seguenti condizioni: 
    a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in
vigore al 31 dicembre 1996; 
    b) che siano mantenuti in condizioni atte a garantire  i  livelli
di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'  dalle  relative  disposizioni
attuative. 
  2. I veicoli costruiti anteriormente  al  1°  gennaio  1997  e  non
conformi alle disposizioni di cui  alla  direttiva  2008/68/CE,  come
recepita dal  decreto  legislativo  n. 35  del  2010,  che  non  sono
ricompresi fra quelli indicati al  comma  1,  possono  continuare  ad
essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di  merci
pericolose su strada, per non oltre ventiquattro mesi dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni del  presente  decreto,  purche'
soddisfino le condizione di cui al comma 1, lettera b).