IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni ed integrazioni  ed,  in  particolare,  il
comma 5-bis,  introdotto  dall'art.  1,  comma  810  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete
dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle  certificazioni
di malattia all'INPS; 
  Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art.  50,  comma  5-bis,
concernente le modalita' tecniche per il collegamento  telematico  in
rete  dei  medici  del  SSN  e  la  trasmissione   telematica   delle
certificazioni di malattia all'INPS; 
  Visto l'art. 8, comma 3 del citato DPCM 26  marzo  2008,  il  quale
prevede che con decreti del Ministero della salute, di  concerto  con
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero
dell'economia e delle finanze,  sentito  l'INPS,  sono  stabilite  le
modalita' attuative del citato art. 50, comma 5-bis; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.
663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33
e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  disciplinano  le
modalita' di erogazione  delle  prestazioni  economiche  di  malattia
nonche' il rilascio e l'utilizzazione del certificato di  diagnosi  e
dell'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia  ai
fini dell'erogazione delle medesime prestazioni economiche; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  30  settembre  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre  1991,  che
disciplina l'impiego di modulari standardizzati a lettura  automatica
per la certificazione  di  malattia  ai  fini  dell'erogazione  delle
relative prestazioni  economiche  da  parte  dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale e in particolare l'art. 5 il  quale  prevede
che le regioni adottino le  necessarie  misure  per  la  fornitura  e
l'aggiornamento dei dati anagrafici dei medici di  medicina  generale
ai fini dell'attuazione degli adempimenti a carico dell'INPS; 
  Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale prevede che il medico curante trasmette all'INPS il certificato
di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta  della  malattia  per
via telematica on-line e che con decreto dei Ministri  del  lavoro  e
delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle  finanze
e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'
tecniche, operative e di  regolamentazione,  al  fine  di  consentire
l'avvio della nuova  procedura  di  trasmissione  telematica  on-line
della certificazione di malattia all'INPS  e  dell'eventuale  inoltro
dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro; 
  Vista  la  crcolare  INPS  13  maggio  1996,  n.   99   concernente
chiarimenti  sul  medico  curante   abilitato   al   rilascio   della
certificazione di malattia, ovvero, il  medico  di  libera  scelta  e
medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto  per  motivi  di
urgenza ovvero comunque  per  esigenze  correlate  alle  specificita'
della patologia sofferta; 
  Visto l'art. 20 dell'accordo collettivo nazionale con i  medici  di
medicina generale siglato il 27 maggio 2009, il  quale  prevede,  tra
l'altro, che, dal momento dell'avvio a  regime  del  sistema  tessera
sanitaria-collegamento  in  rete  dei   medici-ricetta   elettronica,
formalizzato dagli accordi con  la  singola  regione,  il  medico  in
rapporto di convenzione con il SSN e'  tenuto  al  puntuale  rispetto
degli adempimenti di cui al citato  DPCM  26  marzo  2008  e  che  la
corrispondente  sanzione  in  caso   di   inadempienza,   documentata
attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia  applicata
dalla competente azienda sanitaria; 
  Visto l'art. 17 dell'accordo collettivo nazionale con i pediatri di
libera scelta siglato il  27  maggio  2009,  il  quale  prevede,  tra
l'altro, che, dal momento dell'avvio a  regime  del  sistema  tessera
sanitaria-collegamento  in  rete  dei   medici-ricetta   elettronica,
formalizzato dagli accordi con  la  singola  regione,  il  medico  in
rapporto di convenzione con il SSN e'  tenuto  al  puntuale  rispetto
degli adempimenti di cui al citato  DPCM  26  marzo  2008  e  che  la
corrispondente  sanzione  in  caso   di   inadempienza,   documentata
attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia  applicata
dalla competente azienda sanitaria; 
  Visto l'art. 22 dell'accordo  collettivo  nazionale  con  i  medici
specialisti  convenzionati  siglato  il  27  maggio  2009,  il  quale
prevede, tra l'altro,  che,  dal  momento  dell'avvio  a  regime  del
sistema tessera sanitaria-collegamento  in  rete  dei  medici-ricetta
elettronica, formalizzato dagli accordi con la  singola  regione,  il
medico in rapporto di convenzione con il SSN e'  tenuto  al  puntuale
rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e  che
la corrispondente  sanzione  in  caso  di  inadempienza,  documentata
attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia  applicata
dalla competente azienda sanitaria; 
  Considerato che, per i medici dipendenti del  SSN,  l'inadempienza,
documentata attraverso le verifiche del  sistema  tessera  sanitaria,
relativa al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM
26 marzo 2008 dal momento dell'avvio a regime da parte della  regione
del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta
elettronica, formalizzato  dagli  accordi  con  la  singola  regione,
comporta l'applicazione delle misure introdotte a tal fine a  livello
regionale,  in  conformita'  con  quanto   previsto   dal   contratto
collettivo nazionale vigente; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.150,  concernente
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni»,  con  il
quale e' stato previsto per il settore pubblico la trasmissione,  per
via telematica, della certificazione  di  malattia  direttamente  dal
medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo
le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati
medici nel settore privato dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-bis, e l'inoltro da
parte   del   predetto   Istituto,   con   le   medesime   modalita',
all'amministrazione interessata; 
  Visto l'art. 69 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
150, il quale introduce, al comma  4  del  capoverso  55-septies,  in
relazione all'inosservanza degli obblighi di trasmissione  telematica
delle certificazioni mediche concernente l'assenza dei lavoratori del
settore  pubblico,  ulteriori  sanzioni  inerenti  il   licenziamento
ovvero, per  i  medici  in  rapporto  convenzionale  con  le  aziende
sanitarie, la decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile,  dai
contratti o accordi collettivi; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il  codice  dell'amministrazione  digitale
(di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni,  recante  il  Codice  per  la  protezione   dei   dati
personali; 
  Visto l'accordo datato 25 gennaio  2010  tra  l'Istituto  nazionale
diprevidenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale di previdenza  per
i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), con il  quale  i
predetti Istituti hanno concordato le modalita'  tecniche  utili  per
l'identificazione  dei   dipendenti   pubblici   e   delle   relative
Amministrazioni di dipendenza, al  fine  di  consentire  all'INPS  il
puntuale   adempimento   dell'attivita'    attribuitagli    dall'art.
55-septies  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   e
successive modificazioni; 
  Considerato che con il presente decreto sono definite le  modalita'
attuative dell'art. 8 del citato DPCM 26 marzo 2008,  concernente  la
trasmissione telematica da parte dei medici curanti all'INPS dei dati
del certificato di malattia; 
  Sentitol'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si applicano  le
definizioni contenute nel DPCM 26 marzo 2008 citato nelle premesse.