IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30,  recante  «Disciplina  della
riproduzione animale» successivamente modificata ed  integrata  dalla
legge 3 agosto 1999, n. 280; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE  relativa  alle
condizioni di polizia sanitaria che disciplinano  i  movimenti  e  le
importazioni di  equidi  di  provenienza  dai  Paesi  terzi,  con  le
modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317 e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'attuazione  della
direttiva 92/102/CEE  sulla  identificazione  e  registrazione  degli
animali, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a), che dispone
la possibilita' di procedere all'identificazione e  registrazione  di
specie animali diverse dai suini, ovini e caprini; 
  Vista  la  legge  1°  agosto  2003,  n.  200,  di  conversione  del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di  termini  e
disposizioni urgenti ordinamentali»,  ed  in  particolare  l'art.  8,
comma 15, che stabilisce che sulla  base  delle  linee  guida  e  dei
principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina  nell'ambito
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art.  15
del decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173,  avvalendosi  anche
dell'Associazione italiana allevatori, attraverso  le  sue  strutture
provinciali (APA),  per  raccogliere  i  dati  e  tenerli  aggiornati
mediante un monitoraggio costante; 
  Visto  il  decreto  5  maggio  2006  Linee  guida  e  principi  per
l'organizzazione  e  la  gestione  dell'anagrafe  equina   da   parte
dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200; 
  Visto il decreto 9 ottobre 2007 Approvazione del manuale  operativo
per la gestione della anagrafe degli equidi; 
  Visto il regolamento (CE) n.  504/2008  della  commissione,  del  6
giugno  2008,  recante  attuazione  delle  direttive   90/426/CEE   e
90/427/CEE del 26.06.1996 del Consiglio per quanto riguarda i  metodi
di identificazione degli equidi; 
  Considerata la necessita' di adeguare le  predette  linee  guida  a
quanto sancito dal succitato regolamento (CE) n. 504/2008; 
  Considerato che e' necessario, per evitare la doppia  emissione  di
documenti di identificazione, nonche' per consentire un  collegamento
tra il documento di identificazione e l'equide identificato, che esso
sia  identificato   mediante   l'applicazione   di   un   dispositivo
elettronico di identificazione individuale; 
  Considerata la necessita' di costituire una base dati centrale  con
tutti i dati relativi ai estremi di  identificazione  delle  aziende,
degli allevamenti e degli equidi (con un  numero  di  identificazione
unico) al fine di consentire la tutela della salute  pubblica  e  del
patrimonio zootecnico,  assicurare  la  regolarita'  delle  attivita'
sportive nonche' prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato; 
  Ritenuto quindi urgente aggiornare le linee guida ed i principi  in
base ai quali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 26 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le principali finalita' dell'anagrafe degli equidi sono: 
    a)  tutela  della  salute  pubblica  e  tutela   del   patrimonio
zootecnico   (costituzione   e   funzionalita'    della    rete    di
epidemiosorveglianza); 
    b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico; 
    c) fornire il basilare supporto per trasmettere  informazioni  al
consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata
e chiara del prodotto; 
    d) assicurare la regolarita'  nelle  corse  dei  cavalli  nonche'
garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli  sulle
corse stesse; 
    e) prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato. 
  2. I contenuti e le modalita' relative alle  finalita'  di  cui  al
comma 1,  lettera  a),  che  riguardano  gli  aspetti  sanitari  sono
stabiliti con decreto del Ministro  della  salute,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, di natura  non  regolamentare,
da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione  della  banca
dati degli equidi.