IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» successivamente modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a), che dispone la possibilita' di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini; Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante; Visto il decreto 5 maggio 2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200; Visto il decreto 9 ottobre 2007 Approvazione del manuale operativo per la gestione della anagrafe degli equidi; Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26.06.1996 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi; Considerata la necessita' di adeguare le predette linee guida a quanto sancito dal succitato regolamento (CE) n. 504/2008; Considerato che e' necessario, per evitare la doppia emissione di documenti di identificazione, nonche' per consentire un collegamento tra il documento di identificazione e l'equide identificato, che esso sia identificato mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale; Considerata la necessita' di costituire una base dati centrale con tutti i dati relativi ai estremi di identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi (con un numero di identificazione unico) al fine di consentire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, assicurare la regolarita' delle attivita' sportive nonche' prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato; Ritenuto quindi urgente aggiornare le linee guida ed i principi in base ai quali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Le principali finalita' dell'anagrafe degli equidi sono: a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di epidemiosorveglianza); b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico; c) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto; d) assicurare la regolarita' nelle corse dei cavalli nonche' garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse; e) prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato. 2. I contenuti e le modalita' relative alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.