IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda della sig.ra Simona Minotti,  cittadina  italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  titolo  di  studio  denominato
«Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della  qualifica
di parrucchiere, NVQ  livello  3»  rilasciato  dall'Hairdressing  and
Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito  presso
Eidos Accademia Parrucchieri  di  Celani  Gennaro  &  C.  S.a.s.,  in
Frosinone, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  29
settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di  studio  idoneo
ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla
legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessita'  di  applicare  alcuna
misura compensativa, in virtu'  della  completezza  della  formazione
professionale documentata; 
  Sentito il conforme parere della  Confartigianato  e  della  CNA  -
Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008; 
  Visto che l'art. 16, comma 5  del  citato  decreto  legislativo  n.
206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto
titoli identici a quelli su cui e' stato  provveduto  con  precedente
decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei
servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Simona Minotti, cittadina italiana, nata a Frosinone in
data 14 settembre 1986, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in
premessa,  quale  titolo  valido  per  lo   svolgimento   in   Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto  2005,
n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'  di  acconciatore»,  senza
l'applicazione  di  alcuna  misura  compensativa  in   virtu'   della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 15 febbraio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio