IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e successive modifiche ed integrazioni recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Vista le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni recanti la disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante l'attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, recante le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la legge 6 aprile 2007, n. 46, recante «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali»; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi»; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2007 recante «Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati»; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2008, recante «Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione»; Considerata la necessita' di definire i requisiti di professionalita' necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 214/2005; Considerato la necessita' di stabilire le attrezzature costituenti la dotazione minima per lo svolgimento delle attivita' relative ad ogni categoria di richiedente nonche' i dati da riportare nella richiesta di autorizzazione e la documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo; Considerata la necessita' di definire le modalita' per l'iscrizione al Registro Ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005; Considerata la necessita' di semplificare le procedure autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e di qualita', prevedendo la possibilita' di inoltrare un'unica domanda per tutte le autorizzazioni previste; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), nella seduta del 25 febbraio 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nel prosieguo indicato come «decreto legislativo», i criteri, i requisiti di professionalita' nonche' la dotazione minima delle attrezzature occorrenti in funzione del tipo di attivita', necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo. 2. Il presente decreto stabilisce altresi' gli elementi essenziali per il rilascio: a) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo; b) dell'iscrizione al RUP di cui all'art. 20 del decreto legislativo; c) dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del decreto legislativo; d) dell'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi di cui ai DD. MM. 14 aprile 1997 e delle piante ornamentali di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2000; e) dell'autorizzazione all'attivita' sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2007; f) dell'accreditamento dei produttori e dei commercianti di micelio fungino di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2007.