IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1969,
n. 1164 e successive modifiche ed integrazioni  recante  norme  sulla
produzione  e  sul  commercio  dei   materiali   di   moltiplicazione
vegetativa della vite; 
  Vista le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n.  195,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni  recanti   la   disciplina
dell'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 e successive modifiche ed integrazioni recante il regolamento di
esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1996,
n.  697,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della   direttiva
92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da  frutto
destinate   alla   produzione   e   dei   relativi    materiali    di
moltiplicazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1996,
n.  698,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della   direttiva
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi
e dei  relativi  materiali  di  moltiplicazione  ad  eccezione  delle
sementi; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  aprile   1997,   recante   il
recepimento delle direttive della  Commissione  n.  93/61/CEE  del  2
luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio  1993,  relative  alle  norme
tecniche sulla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  aprile   1997,   recante   il
recepimento delle direttive della  Commissione  n.  93/64/CEE  del  5
luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutto; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante «Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  151,  recante
l'attuazione    della    direttiva     98/56/CE     relativa     alla
commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione  delle  piante
ornamentali; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000, recante il recepimento
delle direttive  della  Commissione  n.  99/66/CE,  n.  99/67/CE,  n.
99/68/CE e n. 99/69/CE  del  28  giugno  1999,  relative  alle  norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione
delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo  19
maggio 2000, n. 151; 
  Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, recante le norme  di
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  l'attuazione  della  direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro  l'introduzione
e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o  ai
prodotti vegetali; 
  Vista la legge 6 aprile 2007, n. 46, recante «Disposizioni volte  a
dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2004/117/CE,  recante  modifica  delle
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE
sugli esami eseguiti sotto  sorveglianza  ufficiale  e  l'equivalenza
delle sementi prodotte in Paesi terzi»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   settembre   2007   recante
«Disposizioni per la certificazione del materiale di  moltiplicazione
dei funghi coltivati»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2008, recante «Disposizioni
applicative per la commercializzazione  di  sementi  di  varieta'  da
conservazione»; 
  Considerata   la   necessita'   di   definire   i   requisiti    di
professionalita' necessari al fine del  rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di produzione e commercializzazione dei
vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art.  19  del  decreto
legislativo n. 214/2005; 
  Considerato la necessita' di stabilire le attrezzature  costituenti
la dotazione minima per lo svolgimento delle  attivita'  relative  ad
ogni categoria di richiedente  nonche'  i  dati  da  riportare  nella
richiesta di autorizzazione e la documentazione da allegare, ai sensi
dell'art. 49, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo; 
  Considerata la necessita' di definire le modalita' per l'iscrizione
al Registro Ufficiale dei produttori di cui all'art. 20  del  decreto
legislativo n. 214/2005; 
  Considerata   la   necessita'   di   semplificare   le    procedure
autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e  di  qualita',
prevedendo la possibilita' di inoltrare un'unica domanda per tutte le
autorizzazioni previste; 
  Acquisito il parere del Comitato  fitosanitario  nazionale  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai  sensi  dell'art.
49, comma 2, lettera d), nella seduta del 25 febbraio 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  nella
seduta del 29 aprile 2009 ai sensi dell'art. 2, comma 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 49, comma  2,
lettera d), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  nel
prosieguo indicato come «decreto legislativo», i criteri, i requisiti
di professionalita' nonche' la dotazione  minima  delle  attrezzature
occorrenti in funzione del tipo di attivita', necessari al  fine  del
rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio   delle   attivita'   di
produzione, commercializzazione ed importazione da  Paesi  terzi  dei
vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art.  19  del  decreto
legislativo. 
  2. Il presente decreto stabilisce altresi' gli elementi  essenziali
per il rilascio: 
  a) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di  produzione,
commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei
prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo; 
  b)  dell'iscrizione  al  RUP  di  cui  all'art.  20   del   decreto
legislativo; 
  c) dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo; 
  d) dell'accreditamento per la commercializzazione dei materiali  di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi di
cui ai DD. MM. 14 aprile 1997 e delle piante ornamentali  di  cui  al
decreto ministeriale 9 agosto 2000; 
  e) dell'autorizzazione all'attivita' sementiera di cui  all'art.  2
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come  modificato  dal  decreto
legislativo n. 150/2007; 
  f) dell'accreditamento dei produttori e dei commercianti di micelio
fungino di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2007.