IL DIRETTORE GENERALE 
         della sicurezza, degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento n.  396/2005  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e  successivi  regolamenti  collegati,
concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 2005  e  successive
integrazioni di cui l'ultima in  data  13  luglio  2009  dall'impresa
Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in  Milano,  viale  Certosa
130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto  fitosanitario
denominato Teldor SC contenente la sostanza attiva fenexamid; 
  Visto il decreto del 6 agosto 2001, di attuazione  della  direttiva
2001/28/CE della Commissione del  20  aprile  2001,  che  iscrive  la
sostanza attiva fenexamid nell'allegato I del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2011; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre  2009  dalla
commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n.  194,  relativo  all'autorizzazione  del  prodotto  in
questione fino al 31 maggio 2011; 
  Viste le note dell'ufficio del 16 e 18 dicembre 2009 con  le  quali
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 24 dicembre 2009 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed
ha comunicato di voler  variare  la  denominazione  del  prodotto  in
Teldor Plus; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  maggio
2011, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in  Milano,
viale Certosa - 130, e' autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato TELDOR PLUS con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
5-10-30-50-100-200-250-500 e litri 1-2-5-10. 
  Il prodotto in questione e': 
    preparato nello stabilimento dell'impresa Irca Service S.p.a., in
Fornovo San Giovanni (Bergamo); 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento
dell'impresa Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania); 
    confezionato negli stabilimenti delle imprese  Bayer  CropScience
S.r.l., in Filago (Bergamo); Bayer SAS, in Marle sur Serre (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario «Teldor Plus» e' registrato al n. 13084. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2010 
 
                                                Il direttore: Borello