IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visti i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della citata direttiva,  che  comprende,  tra  l'altro,  le  sostanze
attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor,  etofenprox,  lufenuron,
penconazolo, tri-allato e triflusulfuron; 
  Considerato che gli effetti di tali sostanze  attive  sulla  salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per  una
serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA); 
  Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor,  etofenprox,  lufenuron,
penconazolo,  tri-allato  e  triflusulfuron,  esaminate  dagli  Stati
membri relatori e dall'EFSA  sono  state  successivamente  presentate
alla Commissione e riesaminate nell'ambito  del  Comitato  permanente
per la catena alimentare e la salute degli animali  dove  sono  stati
approvati sotto forma di rapporti di riesame della Commissione; 
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che  i  prodotti   fitosanitari   contenenti   le   sostanze   attive
clorsulfuron,   ciromazina,   dimetaclor,   etofenprox,    lufenuron,
penconazolo, tri-allato e  triflusulfuron  soddisfano,  in  linea  di
massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e
b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli
impieghi presi  in  considerazione  e  specificati  nei  rapporti  di
riesame della Commissione; 
  Considerato  che  per  tutte  le  sostanze   attive   clorsulfuron,
ciromazina,   dimetaclor,   etofenprox,    lufenuron,    penconazolo,
tri-allato  e  triflusulfuron,  e'  necessario  acquisire   ulteriori
informazioni  su  alcuni  punti  specifici,  a  norma  dell'art.   6,
paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della
valutazione del rischio gia' effettuata; 
  Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un  adeguato
periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni  di  prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive clorsulfuron,  ciromazina,
dimetaclor,  etofenprox,   lufenuron,   penconazolo,   tri-allato   e
triflusulfuron, al fine di garantire il rispetto  delle  disposizioni
della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2009/77/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
clorsulfuron,   ciromazina,   dimetaclor,   etofenprox,    lufenuron,
penconazolo, tri-allato e triflusulfuron, nell'allegato I del decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha  recepito  la  direttiva
91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione  della  direttiva  2009/77/CE
della  Commissione  si  deve  tenere  conto  anche  delle   eventuali
limitazioni e delle prescrizioni riportate, per  le  sostanze  attive
sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a  disposizione
degli interessati, secondo i tempi e  le  modalita'  riportati  nelle
parti A e B dell'allegato al presente decreto; 
  Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei  prodotti
fitosanitari, contenenti le citate sostanze  attive,  si  deve  tener
conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli
93 e  94,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  che
stabilisce norme in materia  ambientale  ed  in  particolare  per  la
tutela  di  aree  richiedenti  specifiche   misure   di   prevenzione
dall'inquinamento; 
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008,  recante:  delega  di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali, per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione,  al
Sottosegretario di Stato on. Francesca  Martini,  ed  in  particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1.  Le  sostanze  attive  clorsulfuron,   ciromazina,   dimetaclor,
etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron, sono
aggiunte, fino al 31  dicembre  2019,  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con  le  definizioni  chimiche  ed
alle condizioni specifiche  previste  e  riportate  nell'allegato  al
presente decreto.