IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, le sostanze attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron; Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA); Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame della Commissione; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Considerato che per tutte le sostanze attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron, e' necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata; Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/77/CE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti le citate sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b); Decreta: Art. 1 Iscrizione delle sostanze attive 1. Le sostanze attive clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron, sono aggiunte, fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.