IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visti i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva 91/414/CEE e  fissano  un  elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della citata direttiva,  che  comprende,  tra  l'altro,  la  sostanza
attiva tetraconazolo; 
  Considerato che gli effetti di tale sostanza  attiva  sulla  salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per  una
serie di impieghi proposti dal notificante al rispettivo Stato membro
relatore che a sua volta ha trasmesso  la  relazione  di  valutazione
all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); 
  Considerato che la suddetta relazione di valutazione della sostanza
attiva  tetraconazolo,  esaminata  dallo  Stato  membro  relatore   e
dall'EFSA e' stata  successivamente  presentata  alla  Commissione  e
riesaminata  nell'ambito  del  Comitato  permanente  per  la   catena
alimentare e la salute degli animali dove e'  stata  approvata  sotto
forma di rapporto di riesame della Commissione; 
  Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso
che  i  prodotti   fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva
tetraconazolo soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva  91/414/CEE
in  particolare  per  quanto   riguarda   gli   impieghi   presi   in
considerazione  e  specificati  nel   rapporto   di   riesame   della
Commissione; 
  Considerato che per la  sostanza  attiva  tetraconazolo  su  alcuni
punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo  1,  della  direttiva
91/414/CEE, e' necessario richiedere ulteriori informazioni per avere
una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata; 
  Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un  adeguato
periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni  di  prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva   tetraconazolo,   per
garantire il rispetto delle disposizioni della  direttiva  91/414/CEE
ed in particolare dell'art. 13; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2009/82/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
tetraconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo del  17  marzo
1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione  della  direttiva  2009/82/CE
della  Commissione  si  deve  tenere  conto  anche  delle   eventuali
limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di  riesame,
messo  a  disposizione  degli  interessati,  secondo  i  tempi  e  le
modalita' riportati nelle parti  A  e  B  dell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve  tener  conto,
se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli  93  e
94, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  che  stabiliscono
norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela  di  aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008,  recante:  Delega  di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali, per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione,  al
Sottosegretario di Stato on. Francesca  Martini,  ed  in  particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. La  sostanza  attiva  tetraconazolo  e'  aggiunta,  fino  al  31
dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, con le definizioni chimiche  ed  alle  condizioni  specifiche
previste e riportate nell'allegato al presente decreto.