IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, la sostanza attiva tetraconazolo; Considerato che gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dal notificante al rispettivo Stato membro relatore che a sua volta ha trasmesso la relazione di valutazione all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); Considerato che la suddetta relazione di valutazione della sostanza attiva tetraconazolo, esaminata dallo Stato membro relatore e dall'EFSA e' stata successivamente presentata alla Commissione e riesaminata nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove e' stata approvata sotto forma di rapporto di riesame della Commissione; Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione; Considerato che per la sostanza attiva tetraconazolo su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e' necessario richiedere ulteriori informazioni per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata; Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/82/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva tetraconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/82/CE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b); Decreta: Art. 1 Iscrizione delle sostanze attive 1. La sostanza attiva tetraconazolo e' aggiunta, fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.