IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
   Visto l'art. 6 della Legge 30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del  sopracitato  decreto  legislativo  17
marzo  1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni  provvisorie   o
eccezionali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  a  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e  successivi  aggiornamenti,  di  cui
l'ultimo a 1050/2009 del  28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Vista la domanda presentata in data  6  luglio  2006  e  successiva
integrazione del 19 febbraio 2008 dall'Impresa ITAL-AGRO S.r.l.,  con
sede legale in Via V. Veneto, 81  -  Salerano  sul  Lambro  (Lodi)  ,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato CLINER contenente la sostanza attiva abamectina; 
  Visto il decreto  del  22  aprile  2009  di  inclusione  di  alcune
sostanze attive  tra  cui  abamectina  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  fino  al  30  aprile  2019,  in
attuazione  della  direttiva  2008/107/CE   della   Commissione   del
25/novembre 2008; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione  fino  al  30  aprile
2019,  data  di  scadenza  dell'inclusione  della   sostanza   attiva
abamectina nell'Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio del 27 luglio 2009, con  la  quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta il 19 gennaio 2010, da cui risulta  che  la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  aprile
2019 l'impresa ITAL-AGRO S.r.l., con sede legale in Via V. Veneto, 81
- Salerano sul Lambro (Lodi) e' autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato CLINER  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta. 
  Sono fatti salvi gli adeguamenti e  gli  adempimenti  stabiliti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo  194/95  con  le  modalita'  definite   dalla   direttiva
d'iscrizione 2008/107/CE del 25 novembre 2008 per la sostanza  attiva
componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 10 - 50 - 100 - 250
- 500 e L 1- 2 - 5 -10 - 20 . 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese: 
    SIPCAM S.p.A. - Via Veneto, 81 Salerano sul Lambro (Lodi); 
    ALTHALLER Italia Srl - Str. comunale per Campagna 5 - S.Colombano
al Lambro (Milano), - importato in confezioni  pronte  per  l'impiego
dallo stabilimento dell'impresa estera:  PRO.PHY.M  Sarl -  Z.I.  Les
Attignours - La Chamnbre (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13468. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello