IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4  giugno  2001;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la
legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;  il  decreto
ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16  maggio  2008,
n. 85 convertito nella legge 14  luglio  2008,  n.  121;  il  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente  della
Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale  26  marzo
2009, n. 37; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dal prof. Pieralberto Valli; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di   formazione
sottoindicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21  marzo  2005,
e' esonerato dalla  presentazione  della  certificazione  linguistica
«Celi 5 doc», in quanto italiano con formazione primaria,  secondaria
ed accademica conseguita in Italia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche', al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  di  merito  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del  9  marzo  2009,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 8098 del 24 luglio 2009, che
subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del
titolo, di formazione professionale in argomento; 
  Vista la nota prot. n. 10240 del  25  gennaio  2010  con  la  quale
l'Ufficio  scolastico  regionale  per   l'Emilia-Romagna   ha   fatto
conoscere  l'esito  favorevole  della   prova   attitudinale   svolta
dall'interessato; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessato   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondaria: laurea  in  «Traduzione  e
Interpretazione» - conseguita il 13 luglio 2005  presso  «Alma  Mater
Studiorum - Universita' di Bologna» di Bologna; 
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  «Curso  de   Aptitud
Pedagogica (CAP) - Especialidad de Ingles»  conseguito  il  23  marzo
2009  presso  l'Universita'  di  Siviglia  -  Istituto   di   Scienze
dell'Educazione - Siviglia (Spagna), 
posseduto dal prof. Pieralberto  Valli,  cittadino  italiano  nato  a
Cesena (Forli-Cesena) l'11 febbraio 1980, come integrato dalla misura
compensativa di cui al decreto direttoriale citato  in  premessa,  ai
sensi e per gli effetti di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione   all'esercizio   della
professione di docente nelle scuole  secondarie,  per  le  classi  di
abilitazione o di concorso: 
    45/A - Lingua inglese; 
    46/A - Lingue e civilta' straniere: inglese. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° marzo 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto