IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
   Visto il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.163,  concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett.  g)  del  suddetto
provvedimento che, fra l'altro, ha  recepito  le  disposizioni  della
legge  n.  327/2000,  in  ordine  al  costo  del  lavoro  determinato
periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sulla base dei valori  economici  previsti  dalla
contrattazione collettiva stipulata  dai  sindacati  comparativamente
piu'  rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale   ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici  e  delle  differenti
aree territoriali; 
  Visto l'art. 1, comma 266, lett. a), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione  del  cuneo
fiscale; 
  Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.  244
(legge finanziaria 2008), in ordine  alla  riduzione  delle  aliquote
IRES e IRAP; 
  Visto il decreto ministeriale  28  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  18  agosto  2009,  concernente  la
determinazione del costo medio orario del  lavoro  per  il  personale
dipendente  da  imprese   esercenti   attivita'   di   installazione,
manutenzione  e  gestione  di  impianti,    nonche'   indennita'   di
trasferta, con decorrenza gennaio 2009, marzo 2009 e settembre 2009; 
  Esaminato il rinnovo contrattuale del 15 ottobre 2009 stipulato tra
Federmeccanica, Assistal e  FIM-CISL  ,  FIOM-CGIL  e  UILM-UIL,  con
decorrenza 1° gennaio 2010; 
  Accertato che il  campo  di  applicazione  del  suddetto  contratto
comprende  anche  l'industria  dell'installazione,   manutenzione   e
gestione  di  impianti  industriali,  di  impianti  e  di   complessi
meccanici,  idraulici,  termici,  elettrici,  telefonici,   di   reti
telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa
la installazione di impianti e di apparecchiature di  segnalamento  e
di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali,  logistici
e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita'
regolate dal suddetto contratto; 
  Considerata la necessita'  di  aggiornare  il  suddetto  costo  del
lavoro, nonche' l'indennita' di  trasferta,  a  valere  dal  mese  di
gennaio 2010; 
  Sentite le organizzazioni sindacali dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine  di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili  e  peculiari  delle
aziende adottanti il medesimo contratto; 
  Accertato che nell'ambito del suddetto  contratto  non  sono  stati
stipulati accordi territoriali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il costo medio orario del lavoro per  il  personale  dipendente  da
imprese esercenti le attivita',  come  individuate  in  premessa,  e'
determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli  operai  e
per gli impiegati, con decorrenza gennaio 2010.