LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni; 
  Visti, in particolare, gli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto l'art. 2391-bis del codice civile, che demanda alla  potesta'
regolamentare della Consob la definizione  di  principi  generali  in
tema di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale  delle
operazioni con parti  correlate  realizzate  da  societa'  che  fanno
ricorso al mercato del capitale di  rischio  direttamente  o  tramite
societa' controllate; 
  Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio  1999,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   degli
emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086
del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3  maggio  2001,  n.  13130  del  22
maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002,
n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo  2003,  n.  14372
del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743  del  13
ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del  29  novembre
2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27  luglio  2006,  n.
15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n.  15960  del
30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre
2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del  1°  aprile  2009,  n.
16893 del 14 maggio 2009 e n. 17002 del 17 agosto 2009; 
  Vista la delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,  con  la  quale  e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina  dei  mercati
in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  come
modificato con delibere n. 16530 del 25 giugno 2008 e n. 16850 del 1°
aprile 2009; 
  Ritenuta la necessita' di  modificare  l'art.  37  del  regolamento
concernente  la  disciplina  dei  mercati  e   di   abrogare   talune
disposizioni  del  regolamento  concernente   la   disciplina   degli
emittenti in considerazione delle nuove disposizioni  in  materia  di
operazioni con parti correlate; 
  Ritenuta la necessita' di prevedere un regime transitorio  al  fine
di riconoscere ai soggetti interessati un congruo lasso di tempo  per
provvedere agli adempimenti conseguenti alla nuova disciplina; 
  Viste  e  considerate  le  osservazioni  formulate   dai   soggetti
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; 
 
                              Delibera: 
 
  I. E' adottato l'unito regolamento in  materia  di  operazioni  con
parti correlate.  Il  regolamento  consta  di  14  articoli  e  di  4
allegati. 
  II. Nel  regolamento  di  attuazione  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato
con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e da ultimo modificato  con
delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, l'art. 37  e'  modificato  come
segue: 
    1) nel comma 1,  dopo  le  parole  «di  un'altra  societa'»  sono
aggiunte le  parole  «o  ente»  e  le  parole  «tali  societa'»  sono
sostituite dalle parole «le societa' controllate»; 
    2) nel comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto
da amministratori indipendenti come definiti  dal  comma  1-bis.  Ove
istituiti,  anche  gli  altri  comitati  raccomandati  da  codici  di
comportamento in materia di governo societario promossi  da  societa'
di gestione di mercati regolamentati o da associazioni  di  categoria
sono  composti  da  amministratori  indipendenti.  Per  le   societa'
controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento  di
altra societa' italiana  o  estera  con  azioni  quotate  in  mercati
regolamentati e' altresi' richiesto un consiglio  di  amministrazione
composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della
presente  lettera,  non  possono  essere  qualificati  amministratori
indipendenti coloro che ricoprono la carica di  amministratore  nella
societa'  o  nell'ente  che  esercita  attivita'   di   direzione   e
coordinamento o nelle societa' quotate controllate da tale societa' o
ente. Per le societa' che adottano il sistema  di  amministrazione  e
controllo dualistico e', invece,  richiesta  la  costituzione  di  un
comitato per  il  controllo  interno  nell'ambito  del  consiglio  di
sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno  un  membro
sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti  i
membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 1-bis.»; 
    3) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 
      «1-bis. Ai  fini  del  presente  articolo  per  "amministratori
indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti": 
        gli amministratori e i consiglieri in possesso dei  requisiti
di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del  Testo  unico  e
degli  eventuali  ulteriori  requisiti  individuati  nelle  procedure
previste dall'art. 4 o previsti da normative di settore eventualmente
applicabili in ragione dell'attivita' svolta dalla societa'; 
        qualora la societa' dichiari,  ai  sensi  dell'art.  123-bis,
comma 2, del Testo unico, di aderire ad un  codice  di  comportamento
promosso da societa'  di  gestione  di  mercati  regolamentati  o  da
associazioni di  categoria  che  preveda  requisiti  di  indipendenza
almeno equivalenti a quelli dell'art. 148, comma 3, del Testo  unico,
sono  amministratori  indipendenti  e  consiglieri  indipendenti  gli
amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla  societa'
ai sensi del medesimo codice. 
      1-ter. Le societa' con azioni quotate  che  vengono  sottoposte
all'attivita' di direzione e coordinamento di  un'altra  societa'  si
adeguano alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1,  lettera  d),
entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il  rinnovo
del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.». 
  III. Al  regolamento  di  attuazione  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  concernente  la  disciplina  degli  emittenti,
adottato con delibera n.  11971  del  14  maggio  1999  e  da  ultimo
modificato con delibera n. 17002 del 17 agosto 2009, sono  apportate,
a far data dal 1° ottobre 2010, le seguenti modifiche: 
    1) gli articoli 71-bis e 91-bis sono abrogati; 
    2) nell'art. 81, e' abrogato il comma 1. 
  IV. In sede di prima applicazione delle disposizioni  recate  dalla
presente  delibera  e  dall'annesso  regolamento,  e'  stabilita   la
seguente disciplina. 
IV.1 Disposizioni del regolamento in materia di operazioni  di  parti
  correlate. 
  Le societa' adottano le procedure previste nell'art. 4 entro il  1°
ottobre 2010. 
  Le disposizioni dell'art. 5 si applicano a partire dal  1°  ottobre
2010 ad eccezione di quelle del comma 2, che si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2011. 
  Le societa' applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11  e
12 entro il 1° gennaio 2011. 
  Si applica la disciplina transitoria contenuta nel punto  IV  della
delibera n. 16850 del 1° aprile 2009. 
IV.2 Art. 37 del regolamento concernente la disciplina dei mercati. 
  Le societa' con azioni quotate che siano  sottoposte  all'attivita'
di direzione e coordinamento alla data di  entrata  in  vigore  della
presente delibera o che assumano tale condizione entro il 1°  ottobre
2010 si adeguano alle disposizioni dell'art. 37, comma 1, lettera d),
nel testo modificato dalla presente delibera, entro trenta  giorni  a
decorrere dalla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per
il rinnovo del  consiglio  di  amministrazione  o  del  consiglio  di
sorveglianza. 
  Per le societa' che presentino domanda di ammissione  a  quotazione
entro il 1° ottobre 2010, l'art. 37, comma 1, lettera d),  nel  testo
modificato dalla presente delibera,  si  applica  a  decorrere  dalla
prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo  del
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza. 
  V. La presente delibera e  l'annesso  Regolamento  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  nel  Bollettino
della  Consob.  Essi  entrano  in  vigore  il   quindicesimo   giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 12 marzo 2010 
 
                                                Il presidente: Cardia