Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 1
Interventi urgenti sul contenimento
delle spese negli enti locali
1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
(( il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti )): «Il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla
corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente,
del contributo ordinario spettante ai singoli enti. (( Per l'anno
2011 )) il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla
corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente,
del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha
luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. (( Per l'anno 2012 la
riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo
dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i
quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e'
determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con
riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di
tali anni la riduzione del contributo e' applicata, in proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo
del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha
avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al
presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei
consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il
sindaco e il presidente della provincia».
1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre
2009, n.191, e' inserito il seguente:
«185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisione delle
circoscrizioni provinciali"».
1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del
contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi'
adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento
della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i
comuni devono adottare»;
b) alla lettera a):
1) dopo le parole: «difensore civico» e' inserita la seguente:
«comunale»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Le funzioni
del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante
apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui
territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore
civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico
territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il buon
andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini»
c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in
circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a
30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti»;
e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi» fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei
bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei
comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle
relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».
1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il comma 186, e' inserito il seguente:
«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate
dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci
in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono
comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge»
1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle
seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunita' montane»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e),
dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011,
e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo
il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data
del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente
articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a
seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del
rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d),
della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente
articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di
scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori
generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto». )) Conseguentemente al comma 184,
primo periodo, del medesimo articolo 2, dopo le parole: «consiglieri
comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali»
(( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della
riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri
provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e
il presidente della provincia.)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 183, 184 e 185,
dell'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010-), come
modificati dalla presente legge:
«183. Il contributo ordinario base spettante agli enti
locali a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011
e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni
di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12
milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di
euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente
riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno
2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla
popolazione residente, del contributo ordinario spettante
ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei
rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del
contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla
popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il
rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno
e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente.
Con legge dello Stato e' determinato l'ammontare della
riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la
riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla
popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il
rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli
per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a
decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
184. In relazione alle riduzioni del contributo
ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri
comunali e dei consiglieri provinciali e' ridotto del 20
per cento. L'entita' della riduzione e' determinata con
arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini della
riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei
consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono
computati il sindaco e il presidente della provincia.
185. Il numero massimo degli assessori comunali e'
determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto
del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento
all'unita' superiore. Il numero massimo degli assessori
provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in
misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della
provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini
di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del
comune e dei consiglieri della provincia sono computati,
rispettivamente, il sindaco e il presidente della
provincia.».
- Si riporta il testo del comma 186, dell'art. 2, della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
dalla presente legge:
«186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica
e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure: a) soppressione della figura
del difensore civico comunale di cui all'art. 11 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
funzioni del difensore civico comunale possono essere
attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore
civico della provincia nel cui territorio rientra il
relativo comune. In tale caso il difensore civico
provinciale assume la denominazione di "difensore civico
territoriale'' ed e' competente a garantire l'imparzialita'
e il buon andamento della pubblica amministrazione,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini; b) soppressione delle
circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i
comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che
hanno facolta' di articolare il loro territorio in
circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere
inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5
dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; c) possibilita' di delega da parte del
sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di
due consiglieri, in alternativa alla nomina degli
assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000
abitanti; d) soppressione della figura del direttore
generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti; e) soppressione dei consorzi di funzioni
tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi
montani (BIM) costituiti ai sensi dell'art. 1, della legge
27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da
parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai
consorzi soppressi e delle relative risorse e con
successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli
artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 148. (Autorita' d'ambito territoriale ottimale).
- 1. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di
personalita' giuridica costituita in ciascun ambito
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione,
alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad
essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono
disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della
gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita'
d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante
affissione ad apposito albo, istituito presso la sede
dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici
giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa
dell'Autorita' d'ambito, determinati annualmente, fanno
carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno
di essi all'Autorita' d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria
all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi
del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio
idrico integrato e' facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle comunita' montane, a condizione che gestiscano
l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso
dell'Autorita' d'ambito competente.».
«Art. 201 (Disciplina del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani). - 1. Al fine
dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 2, alle quali e' demandata, nel
rispetto del principio di coordinamento con le competenze
delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo del servizio di gestione
integrata dei rifiuti.
2. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di
personalita' giuridica costituita in ciascun ambito
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione,
alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
alla quale e' trasferito l'esercizio delle loro competenze
in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorita' d'ambito organizza il servizio e
determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la
gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di
economicita' e di trasparenza; a tal fine adotta un
apposito piano d'ambito in conformita' a quanto previsto
dall'art. 203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di
gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi
determinati dall'Autorita' d'ambito, sono affidate, ai
sensi dell'art. 202 e nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti
attivita': a) la realizzazione, gestione ed erogazione
dell'intero servizio, comprensivo delle attivita' di
gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta,
raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento
completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
all'interno dell'ATO.
5. In ogni ambito: a) e' raggiunta, nell'arco di cinque
anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di
smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di
cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e
privati; b) e' garantita la presenza di almeno un impianto
di trattamento a tecnologia complessa, compresa una
discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei soggetti
affidatari, non inferiore a quindici anni, e' disciplinata
dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.».
- Si riporta il testo del comma 187, dell'art. 2, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010 -), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1. - 186. (Omissis)
- 187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo Stato cessa di concorrere al
finanziamento delle comunita' montane previsto dall'art.
34, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita'
montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di
cui al citato art. 34, del decreto legislativo n. 504 del
1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle
comunita' montane e' assegnato ai comuni appartenenti alle
comunita' montane e ripartito tra gli stessi con decreto
del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».