Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1  del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
                               Art. 1 
 
 
                 Interventi urgenti sul contenimento 
                    delle spese negli enti locali 
 
  1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
(( il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti )): «Il
Ministro dell'interno,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla
corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione  residente,
del contributo ordinario spettante ai singoli  enti.  ((  Per  l'anno
2011 )) il Ministro dell'interno, con proprio  decreto,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  provvede   alla
corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione  residente,
del contributo ordinario spettante ai singoli enti  per  i  quali  ha
luogo il rinnovo dei rispettivi  consigli.  ((  Per  l'anno  2012  la
riduzione del contributo ordinario viene  applicata,  in  proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali  il  rinnovo
dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli  per  i
quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello  Stato  e'
determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario  con
riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015.  Per  ciascuno  di
tali anni la riduzione del contributo e'  applicata,  in  proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali  il  rinnovo
del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per  i  quali  ha
avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a  187  secondo  quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo  periodo,  le  parole:  «pari  a  un  quinto»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui  al
presente  comma,  nel  numero  dei  consiglieri  del  comune  e   dei
consiglieri  della  provincia  sono  computati,  rispettivamente,  il
sindaco e il presidente della provincia». 
  1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23  dicembre
2009, n.191, e' inserito il seguente: 
  «185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    b) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Revisione  delle
circoscrizioni provinciali"». 
  1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  le  parole:  «In  relazione  alle  riduzioni  del
contributo ordinario di cui al comma 183, i  comuni  devono  altresi'
adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del  coordinamento
della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica,  i
comuni devono adottare»; 
    b) alla lettera a): 
      1) dopo le parole: «difensore civico» e' inserita la  seguente:
«comunale»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «.  Le  funzioni
del difensore civico comunale  possono  essere  attribuite,  mediante
apposita convenzione, al difensore civico  della  provincia  nel  cui
territorio rientra il relativo comune.  In  tale  caso  il  difensore
civico provinciale  assume  la  denominazione  di  "difensore  civico
territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il  buon
andamento  della  pubblica  amministrazione,  segnalando,  anche   di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini» 
      c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, tranne che per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  250.000
abitanti, che hanno facolta' di  articolare  il  loro  territorio  in
circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore  a
30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma  5,  dell'articolo  17,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; 
      d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«,  tranne  che  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti»; 
      e) alla lettera e), le parole da:  «facendo  salvi»  fino  alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  dei
bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi  dell'articolo  1,
della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da  parte  dei
comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e  delle
relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto». 
  1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
dopo il comma 186, e' inserito il seguente: 
  «186-bis. Decorso un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale  di
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito  territoriale  e'  da  considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate
dalle  Autorita',  nel  rispetto  dei  principi  di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli  articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci
in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore  della  legge
regionale di cui al periodo  precedente.  I  medesimi  articoli  sono
comunque abrogati decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge» 
  1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo: 
      1)  le  parole:  «ai  comuni  montani»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunita' montane»; 
      2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
      b) il terzo periodo e' soppresso. 
  2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e),
dell'articolo  2,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,   come
modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  2011,
e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha  luogo
il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia  dalla  data
del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma
185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente
articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli  anni  a
seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il  primo  rinnovo  del
rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo  rinnovo.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere  a)  e  d),
della medesima legge n.191 del 2009,  come  modificato  dal  presente
articolo, si applicano, in ogni comune  interessato,  dalla  data  di
scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e  dei  direttori
generali in essere alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». )) Conseguentemente al comma  184,
primo periodo, del medesimo articolo 2, dopo le parole:  «consiglieri
comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri  provinciali»
(( ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Ai  fini  della
riduzione del numero  dei  consiglieri  comunali  e  dei  consiglieri
provinciali di cui al primo periodo non sono computati il  sindaco  e
il presidente della provincia.)). 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  183,  184  e  185,
          dell'art.  2,  della  legge  23  dicembre  2009,   n.   191
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  -legge  finanziaria  2010-),  come
          modificati dalla presente legge: 
              «183. Il contributo ordinario base spettante agli  enti
          locali a valere sul fondo ordinario  di  cui  all'art.  34,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011
          e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5  milioni
          di euro e di 7 milioni di euro per  le  province  e  di  12
          milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni  di
          euro per i comuni. Il Ministro  dell'interno,  con  proprio
          decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  provvede  per  l'anno  2010  alla  corrispondente
          riduzione, in proporzione alla popolazione  residente,  del
          contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per  l'anno
          2011 il Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla
          popolazione residente, del contributo  ordinario  spettante
          ai singoli enti  per  i  quali  ha  luogo  il  rinnovo  dei
          rispettivi consigli.  Per  l'anno  2012  la  riduzione  del
          contributo ordinario viene applicata, in  proporzione  alla
          popolazione residente, a tutti gli  enti  per  i  quali  il
          rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo  anno
          e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente.
          Con legge dello  Stato  e'  determinato  l'ammontare  della
          riduzione del contributo ordinario con riguardo a  ciascuno
          degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni  la
          riduzione del contributo e' applicata, in proporzione  alla
          popolazione residente, a tutti gli  enti  per  i  quali  il
          rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli
          per i  quali  ha  avuto  luogo  negli  anni  precedenti,  a
          decorrere dal 2011. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  disciplinano
          quanto previsto dai commi  da  184  a  187  secondo  quanto
          previsto dai rispettivi statuti e dalle relative  norme  di
          attuazione, fermo restando  quanto  disposto  dall'art.  10
          della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
              184.  In  relazione  alle  riduzioni   del   contributo
          ordinario di cui al comma 183, il  numero  dei  consiglieri
          comunali e dei consiglieri provinciali e'  ridotto  del  20
          per cento. L'entita' della  riduzione  e'  determinata  con
          arrotondamento  all'unita'   superiore.   Ai   fini   della
          riduzione  del  numero  dei  consiglieri  comunali  e   dei
          consiglieri provinciali di cui al primo  periodo  non  sono
          computati il sindaco e il presidente della provincia. 
              185. Il numero  massimo  degli  assessori  comunali  e'
          determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto
          del numero dei consiglieri del comune,  con  arrotondamento
          all'unita' superiore. Il  numero  massimo  degli  assessori
          provinciali e'  determinato,  per  ciascuna  provincia,  in
          misura pari a un quarto del numero  dei  consiglieri  della
          provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini
          di cui al presente comma, nel numero  dei  consiglieri  del
          comune e dei consiglieri della  provincia  sono  computati,
          rispettivamente,  il  sindaco   e   il   presidente   della
          provincia.». 
              - Si riporta il testo del comma 186, dell'art. 2, della
          citata legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «186. Al fine del coordinamento della finanza  pubblica
          e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
          adottare le seguenti misure: a) soppressione  della  figura
          del difensore civico comunale di cui all'art. 11 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le
          funzioni  del  difensore  civico  comunale  possono  essere
          attribuite, mediante  apposita  convenzione,  al  difensore
          civico  della  provincia  nel  cui  territorio  rientra  il
          relativo  comune.  In  tale  caso   il   difensore   civico
          provinciale assume la denominazione  di  "difensore  civico
          territoriale'' ed e' competente a garantire l'imparzialita'
          e  il  buon  andamento  della   pubblica   amministrazione,
          segnalando, anche di  propria  iniziativa,  gli  abusi,  le
          disfunzioni, le carenze e  i  ritardi  dell'amministrazione
          nei  confronti  dei  cittadini;   b)   soppressione   delle
          circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
          del 2000, e successive  modificazioni,  tranne  che  per  i
          comuni con popolazione superiore a  250.000  abitanti,  che
          hanno  facolta'  di  articolare  il  loro   territorio   in
          circoscrizioni, la cui popolazione media  non  puo'  essere
          inferiore a 30.000 abitanti; e'  fatto  salvo  il  comma  5
          dell'art. 17 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267;  c)  possibilita'  di  delega  da  parte  del
          sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a  non  piu'  di
          due  consiglieri,  in   alternativa   alla   nomina   degli
          assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000
          abitanti;  d)  soppressione  della  figura  del   direttore
          generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a
          100.000 abitanti; e) soppressione dei consorzi di  funzioni
          tra gli enti locali,  ad  eccezione  dei  bacini  imbriferi
          montani (BIM) costituiti ai sensi dell'art. 1, della  legge
          27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi  i  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato esistenti, con  assunzione  da
          parte  dei  comuni  delle  funzioni  gia'  esercitate   dai
          consorzi  soppressi  e  delle  relative   risorse   e   con
          successione dei comuni ai  medesimi  consorzi  in  tutti  i
          rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.». 
              -  Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli
          artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152 (Norme in materia ambientale): 
              «Art. 148. (Autorita' d'ambito territoriale  ottimale).
          - 1.  L'Autorita'  d'ambito  e'  una  struttura  dotata  di
          personalita'  giuridica  costituita   in   ciascun   ambito
          territoriale ottimale delimitato dalla competente  regione,
          alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
          alla quale e' trasferito l'esercizio  delle  competenze  ad
          essi  spettanti  in  materia  di  gestione  delle   risorse
          idriche,   ivi    compresa    la    programmazione    delle
          infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1. 
              2.  Le  regioni  e   le   province   autonome   possono
          disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra  gli
          enti  locali  ricadenti  nel  medesimo   ambito   ottimale,
          prevedendo  che  gli  stessi  costituiscano  le   Autorita'
          d'ambito  di   cui   al   comma   1,   cui   e'   demandata
          l'organizzazione,  l'affidamento  e  il   controllo   della
          gestione del servizio idrico integrato. 
              3. I bilanci  preventivi  e  consuntivi  dell'Autorita'
          d'ambito  e  loro  variazioni  sono   pubblicati   mediante
          affissione ad  apposito  albo,  istituito  presso  la  sede
          dell'ente, e  sono  trasmessi  all'Autorita'  di  vigilanza
          sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio entro  quindici
          giorni dall'adozione delle relative delibere. 
              4. I costi di funzionamento della  struttura  operativa
          dell'Autorita'  d'ambito,  determinati  annualmente,  fanno
          carico agli enti locali ricadenti nell'ambito  territoriale
          ottimale, in base alle quote di partecipazione di  ciascuno
          di essi all'Autorita' d'ambito. 
              5.  Ferma  restando  la   partecipazione   obbligatoria
          all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti  locali  ai  sensi
          del comma 1, l'adesione alla gestione  unica  del  servizio
          idrico  integrato  e'  facoltativa   per   i   comuni   con
          popolazione fino a 1.000 abitanti  inclusi  nel  territorio
          delle  comunita'  montane,  a  condizione  che   gestiscano
          l'intero  servizio  idrico  integrato,  e  previo  consenso
          dell'Autorita' d'ambito competente.». 
              «Art.  201  (Disciplina  del   servizio   di   gestione
          integrata   dei   rifiuti   urbani).   -   1.    Al    fine
          dell'organizzazione del servizio di gestione integrata  dei
          rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano, entro il termine di sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          disciplinano le forme e i modi della cooperazione  tra  gli
          enti  locali  ricadenti  nel  medesimo   ambito   ottimale,
          prevedendo  che  gli  stessi  costituiscano  le   Autorita'
          d'ambito di cui al comma 2, alle quali  e'  demandata,  nel
          rispetto del principio di coordinamento con  le  competenze
          delle altre  amministrazioni  pubbliche,  l'organizzazione,
          l'affidamento e  il  controllo  del  servizio  di  gestione
          integrata dei rifiuti. 
              2. L'Autorita' d'ambito  e'  una  struttura  dotata  di
          personalita'  giuridica  costituita   in   ciascun   ambito
          territoriale ottimale delimitato dalla competente  regione,
          alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
          alla quale e' trasferito l'esercizio delle loro  competenze
          in materia di gestione integrata dei rifiuti. 
              3.  L'Autorita'  d'ambito  organizza  il   servizio   e
          determina gli obiettivi da  perseguire  per  garantirne  la
          gestione secondo criteri di efficienza,  di  efficacia,  di
          economicita'  e  di  trasparenza;  a  tal  fine  adotta  un
          apposito piano d'ambito in conformita'  a  quanto  previsto
          dall'art. 203, comma 3. 
              4. Per  la  gestione  ed  erogazione  del  servizio  di
          gestione integrata e per il perseguimento  degli  obiettivi
          determinati  dall'Autorita'  d'ambito,  sono  affidate,  ai
          sensi  dell'art.  202  e  nel  rispetto   della   normativa
          comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti
          attivita': a)  la  realizzazione,  gestione  ed  erogazione
          dell'intero  servizio,  comprensivo  delle   attivita'   di
          gestione e realizzazione degli impianti;  b)  la  raccolta,
          raccolta differenziata, commercializzazione  e  smaltimento
          completo di tutti i rifiuti urbani  e  assimilati  prodotti
          all'interno dell'ATO. 
              5. In ogni ambito: a) e' raggiunta, nell'arco di cinque
          anni   dalla   sua   costituzione,   l'autosufficienza   di
          smaltimento  anche,  ove  opportuno,  attraverso  forme  di
          cooperazione e collegamento con altri soggetti  pubblici  e
          privati; b) e' garantita la presenza di almeno un  impianto
          di  trattamento  a  tecnologia  complessa,   compresa   una
          discarica di servizio. 
              6. La durata  della  gestione  da  parte  dei  soggetti
          affidatari, non inferiore a quindici anni, e'  disciplinata
          dalle regioni in modo da consentire  il  raggiungimento  di
          obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.». 
              - Si riporta il testo del comma 187, dell'art. 2, della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010 -), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1. - 186.  (Omissis)
          - 187. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  lo   Stato   cessa   di   concorrere   al
          finanziamento delle comunita'  montane  previsto  dall'art.
          34, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  e
          dalle altre disposizioni di legge relative  alle  comunita'
          montane. Nelle more dell'attuazione della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse  finanziarie  di
          cui al citato art. 34, del decreto legislativo n.  504  del
          1992 e alle citate  disposizioni  di  legge  relative  alle
          comunita' montane e' assegnato ai comuni appartenenti  alle
          comunita' montane e ripartito tra gli  stessi  con  decreto
          del Ministero dell'interno, previa intesa sancita  in  sede
          di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».