IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
ha previsto che, con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di natura non regolamentare, sono fissati,  per  le  societa'
non  quotate  totalmente  possedute  dallo  Stato,   direttamente   o
indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco
adottato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, i criteri, le modalita' e  la  tempistica  per
l'utilizzo delle disponibilita'  esistenti  sui  conti  di  Tesoreria
dello  Stato,  assicurando  che  il  ricorso  a  qualsiasi  forma  di
indebitamento  avvenga  solo  in  assenza  di  disponibilita'  e  per
effettive esigenze di spesa; 
  Visto l'art. 18, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio  2009,
n. 78, che ha statuito che  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare puo' essere
stabilito che i soggetti indicati  al  comma  1  devono  detenere  le
proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti  presso
la Tesoreria dello Stato, prevedendo che con gli stessi decreti  sono
stabiliti  l'eventuale  tasso  di  interesse  da  riconoscere   sulla
predetta giacenza, per la parte non proveniente  dal  bilancio  dello
Stato, e le altre modalita' tecniche per  l'attuazione  del  presente
comma; 
  Visto l'art. 18, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
che ha previsto che con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di natura  non  regolamentare  sono  fissati  i  criteri  per
l'integrazione dei flussi informativi  dei  conti  accesi  presso  la
Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di  cassa,  in
entrata ed in  uscita,  e  di  consentire  una  riduzione  dei  costi
associati a tale gestione; 
  Visto l'art. 18, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
che ha disposto che con separati decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di  cui  ai
commi da 1 a 3 possono essere  estesi  alle  Amministrazioni  incluse
nell'elenco  richiamato  al  comma  1  con  esclusione   degli   enti
previdenziali di  diritto  privato,  delle  regioni,  delle  province
autonome,  degli  enti,  di  rispettiva  competenza,   del   Servizio
sanitario nazionale, degli enti  locali  e  degli  enti  del  settore
camerale, della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  delle
Autorita' indipendenti nonche' degli Organi  costituzionali  e  degli
Organi a rilevanza costituzionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
maggio 2007, con il quale sono state  approvate  le  «Istruzioni  sul
Servizio di Tesoreria dello Stato»; 
  Vista  la  circolare  n.  27  del  25  luglio  2007   emanata   dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
  Attesa la necessita' di  conoscere  le  disponibilita'  finanziarie
delle  societa'  non  quotate  totalmente  possedute   dallo   Stato,
direttamente  o  indirettamente,  e  degli  enti  pubblici  nazionali
inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'art.  1,  comma
5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ottica di ottimizzare i
flussi informativi esistenti, ed al fine di  un'eventuale  successiva
regolamentazione tesa ad ottimizzare la gestione dei flussi a livello
centrale prevedendo, ove opportuno, l'obbligo a carico  dei  soggetti
di cui al comma 1, del citato art. 18, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, di detenere tutte o parte delle proprie  disponibilita'
finanziarie in appositi conti di Tesoreria; 
  Considerata la necessita' di conoscere le  forme  di  indebitamento
cui i soggetti indicati al comma 1,  art.  18  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, fanno  ricorso,  tenuto  conto  che  l'eventuale
ricorso  ad  indebitamento  deve  essere  subordinato   all'effettiva
assenza di risorse finanziarie sui relativi conti di Tesoreria  dello
Stato e per effettive esigenze di spesa,  cosi'  come  stabilito  dal
comma 1, del predetto art. 18, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Ambito soggettivo 
 
  1. Le  societa'  non  quotate  totalmente  possedute  dallo  Stato,
direttamente o indirettamente,  i  cui  diritti  dell'azionista  sono
esercitati  da  Amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  gli  enti
pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ad
esclusione di quelli elencati al comma 4  dell'art.  18  in  premessa
citato, sono tenuti a comunicare le informazioni di  cui  all'art.  3
che segue, con le modalita' e la tempistica previste  dal  successivo
art. 4.