IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema
di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,  come
modificato ed integrato dal disposto dell'art. 77-quater, del decreto
legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina il riordino  del  sistema
di tesoreria unica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
ottobre 2002, che disciplina il  pagamento  degli  stipendi  e  degli
altri assegni fissi e continuativi amministrati con  ruoli  di  spesa
fissa, mediante  ordini  collettivi  di  pagamento  emessi  in  forma
dematerializzata; 
  Visto l'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che prevede l'utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il  pagamento  degli
stipendi delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle  Forze
armate compresa l'Arma dei carabinieri; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,
che disciplina il versamento unitario delle imposte,  dei  contributi
dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale  (di  seguito
denominato I.N.P.S.) e delle altre somme a favore dello Stato,  delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale  compensazione  dei
crediti; 
  Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo  n.  241
del  1997,  il  quale  prevede  che  i  versamenti   unitari   e   la
compensazione si applicano all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (di seguito  denominato  I.N.A.I.L.),
all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i  lavoratori
dello spettacolo e all'Istituto nazionale per  la  previdenza  per  i
dirigenti  di  aziende  industriali,  nonche'  agli  enti   e   casse
previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze,  di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione di Governo, e in particolare gli articoli
23, 45 e 62; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
ottobre 2007, che ha  definito  le  modalita'  di  effettuazione  del
versamento diretto ai comuni  dell'addizionale  comunale  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (di seguito denominata I.R.P.E.F.); 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
2007/172338 dell'8 novembre 2008, con il quale e' stato approvato  il
modello di versamento F24 enti pubblici; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
ottobre 2008, che ha dettato specifiche modalita' di versamento delle
ritenute  per  l'addizionale  comunale  all'I.R.PE.F.  da  parte  dei
funzionari  delegati  che  operano  in  contabilita'  speciale  e  in
contabilita' ordinaria; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
2009/45749 del 23 marzo 2009, con il quale e' stato esteso l'utilizzo
del modello di versamento F24 enti pubblici ad altre  amministrazioni
pubbliche e ad altre tipologie di tributi erariali; 
  Visto l'art. 32-ter del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  che
estende il sistema di versamento F24 enti pubblici ad altre tipologie
di  tributi,  ai  contributi  e  premi   dovuti   ai   diversi   enti
previdenziali e assicurativi; 
  Considerato che il comma 2, lettera  b),  del  citato  art.  32-ter
prevede che le modalita' di estensione dell'utilizzo del modello  F24
enti pubblici per il versamento dei contributi  previdenziali  e  dei
premi assicurativi siano definite con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con  gli  altri
Ministri competenti; 
  Considerata la necessita' di adeguare le  modalita'  di  versamento
dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte  degli
enti ed organismi pubblici di cui alle tabelle A e B,  allegate  alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle amministrazioni dello  Stato  di
cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
5 ottobre 2007, che per il versamento  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  (di  seguito  denominata  I.R.A.P.)  e   delle
ritenute alla fonte per l'I.R.PE.F.  e  le  relative  addizionali  si
avvalgono del modello F24 enti pubblici; 
  Ritenuto opportuno estendere le modalita' di versamento unitario di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24
al versamento dei contributi  previdenziali  e  assistenziali  dovuti
all'Istituto   nazionale   di    previdenza    per    i    lavoratori
dell'amministrazione pubblica (di seguito  denominato  I.N.P.D.A.P.),
effettuato dagli enti pubblici e dalle amministrazioni  di  cui  agli
articoli 6 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
5 ottobre 2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi  con  il
                      modello F24 enti pubblici 
 
  1.  I  contributi  assistenziali  e   previdenziali   e   i   premi
assicurativi da versare  tramite  modello  F24  enti  pubblici,  alle
scadenze previste dai rispettivi ordinamenti per i singoli contributi
e premi, sono i seguenti: 
    a) «contributi obbligatori ai fini pensionistici e previdenziali»
e «contributi volontari ai  fini  pensionistici  e  previdenziali»  a
favore dell'I.N.P.D.A.P.; 
    b)  «contributi   previdenziali   e   assistenziali»   a   favore
dell'I.N.P.S.; 
    c) «premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  e
le malattie professionali» a favore dell'I.NA.I.L. 
  2. Con apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, su proposta del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  sentito  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il  versamento
mediante modello F24 enti pubblici puo' essere  esteso  ad  ulteriori
tipologie  di  contributi  assistenziali,   previdenziali   e   premi
assicurativi. 
  3. Il versamento e' effettuato utilizzando le  codifiche  stabilite
dall'Agenzia delle entrate, su proposta degli  enti  interessati,  da
associare a ciascun contributo e premio. Le codifiche sono pubblicate
nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. 
  4. I soggetti che utilizzano il modello F24 enti  pubblici  per  il
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e  dei  premi
assicurativi sono: 
    a) gli enti e organismi pubblici di  cui  alle  tabelle  A  e  B,
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720; 
    b) le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7  del  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5  ottobre  2007,  che
utilizzano  il  modello  F24  enti   pubblici   per   il   versamento
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  delle  ritenute
alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e  per  le
relative addizionali regionale e comunale. 
  5. Gli enti individuati nella tabella  A  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, effettuano il versamento dei contributi e premi
assicurativi di cui al comma 1, con le modalita' previste dall'art. 4
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5  ottobre
2007. 
  6. Gli enti individuati nella tabella  B  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n.  720,  e  le  amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  5
ottobre 2007, che per il versamento dell'I.R.A.P.  e  delle  ritenute
alla fonte per l'I.R.PE.F. e per le relative addizionali regionale  e
comunale si avvalgono del modello F24 enti  pubblici,  effettuano  il
versamento dei contributi e premi assicurativi di cui al comma 1, con
le  modalita'  previste  dall'art.  5  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007. 
  7. I titolari di contabilita' speciali  e  i  funzionari  delegati,
titolari di aperture di credito, che utilizzano il modello  F24  enti
pubblici per il versamento dell'I.R.A.P. e delle ritenute alla  fonte
per l'I.R.PE.F. e per le relative addizionali regionale  e  comunale,
possono effettuare  il  versamento  dei  contributi  assistenziali  e
previdenziali e dei premi assicurativi con lo stesso modello F24 enti
pubblici e con le modalita' previste rispettivamente dagli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre
2008.