IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la nota del Presidente della Corte d'appello  di  Venezia  in
data 5 febbraio 2010, prof. n. 1694,  dalla  quale  risulta  che  gli
uffici giudiziari di Vicenza non sono stati in  grado  di  funzionare
per assenza di personale amministrativo in data 5  febbraio  2010  in
occasione dello sciopero; 
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948,  n.
437; 
 
                              Decreta: 
 
  In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari di
Vicenza il giorno 5 febbraio 2010 per assenza di tutto  il  personale
amministrativo in occasione dello sciopero, i  termini  di  decadenza
per il compimento dei relativi atti presso  i  predetti  uffici  o  a
mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno  sopra  indicato  o
nei cinque giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a
decorrere dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    Roma, 8 marzo 2010 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                               Alberti Casellato