IL DIRETTORE GENERALE 
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11, della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il d.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il  Regolamento
di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali; 
  Considerato che la Commissione Sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella riunione  del  24  febbraio  2010,  ha
espresso parere favorevole  all'iscrizione,  nel  relativo  registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17, del d.P.R. 8 ottobre  1973,  n.  1065,  sono
iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima,  le  sotto  elencate  varieta',  le  cui  descrizioni  e  i
risultati  delle  prove  eseguite  sono  depositati   presso   questo
Ministero: 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 marzo 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.  9,  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.