L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 10 marzo 2010; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145,  recante
«attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che  modifica  la
direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»; 
  Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.
145, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini
le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio,  la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione; 
  Visto il regolamento sulle  procedure  istruttorie  in  materia  di
pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera
dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre  2007,  ai  sensi  del  sopra
citato art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2  agosto  2007,  n.
145; 
  Considerata la necessita' di  modificare  il  suddetto  regolamento
(art. 7, comma 3)  con  riguardo  alla  disciplina  dei  termini  del
procedimento, consentendo al collegio dell'Autorita' di prorogare  il
termine per la conclusione del procedimento fino  ad  un  massimo  di
sessanta giorni, in  ragione  di  particolari  esigenze  istruttorie,
nonche'  in  caso  di  estensione   soggettiva   od   oggettiva   del
procedimento; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare  il  regolamento  sulle
procedure  istruttorie  in  materia  di  pubblicita'  ingannevole   e
comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita'  n.  17590
del 15 novembre 2007, all'art. 7, comma 3; 
 
                              Delibera 
 
di sostituire il testo del comma 3, dell'art. 7 del regolamento sulle
procedure  istruttorie  in  materia  di  pubblicita'  ingannevole   e
comparativa, adottato con delibera dell'Autorita'  n.  17590  del  15
novembre 2007, con  il  seguente:  «Con  provvedimento  motivato  del
collegio, il termine puo' essere prorogato, fino  ad  un  massimo  di
sessanta giorni, in presenza  di  particolari  esigenze  istruttorie,
nonche'  in  caso  di  estensione   soggettiva   od   oggettiva   del
procedimento.  Con  le  stesse  modalita',  il  termine  puo'  essere
altresi' prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni,  nel  caso
in cui il professionista presenti degli impegni». 
  Il  presente  provvedimento  verra'   pubblicato   sulla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel  Bollettino  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. 
    Roma, 10 marzo 2010 
 
                                            Il presidente: Catricala' 
Il segretario generale: Fiorentino