IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante:  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati», che regola nel suo ambito anche  le  cellule  staminali
emopoietiche, autologhe, omologhe e cordonali, e  che,  all'art.  27,
comma 2, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei  decreti
di attuazione previsti dalla medesima restano vigenti  i  decreti  di
attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   7   settembre   2000,   recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione del  sangue  umano  e
dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico  e  diagnostico»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248; 
  Visto il decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.207,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, ed  in  particolare
l'art. 35, comma 14; 
  Visto l'accordo  del  29  ottobre  2009,  tra  Governo,  regioni  e
province autonome recante: «Requisiti  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici minimi per l'esercizio delle  attivita'  sanitarie  delle
banche di sangue da cordone ombelicale»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   18   novembre   2009,   recante
«Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione  di
sangue da cordone ombelicale», pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2009; 
  Visti  il   decreto   ministeriale   18   novembre   2009   recante
«Disposizioni in materia di conservazione  di  cellule  staminali  da
sangue  del  cordone  ombelicale  per   uso   autologo -   dedicato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del  31
dicembre 2009, con il quale e' stata disciplinata la conservazione di
sangue da cordone ombelicale per uso autologo-dedicato, sulla base di
indicazioni appropriate sostenute da evidenze scientifiche; 
  Viste le ordinanze del Ministro della salute dell'11 gennaio  2002,
«Misure  urgenti  in  materia  di  cellule   staminali   da   cordone
ombelicale», Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2002, n. 31,  a  cui  sono
seguite le successive del 30  dicembre  2002,  Gazzetta  Ufficiale  3
febbraio 2003, n. 27, del 25 febbraio  2004,  Gazzetta  Ufficiale  18
marzo 2004, n. 65, del 7 aprile 2005, Gazzetta  Ufficiale  10  maggio
2005, n. 107, del 13 aprile 2006, Gazzetta Ufficiale 9  maggio  2006,
n. 106; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 maggio 2007, Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 2007, n. 110; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  29  aprile  2008,
Gazzetta Ufficiale 20  maggio  2008,  n.  117,  con  cui,  era  stata
prorogata al 30 giugno 2008 l'efficacia dell'ordinanza ministeriale 4
maggio 2007; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 19 giugno 2008, Gazzetta Ufficiale 30 giugno  2008,
n. 151, con la quale veniva ulteriormente prorogata  al  28  febbraio
2009, l'efficacia della citata ordinanza ministeriale 4 maggio 2007; 
  Vista l'ordinanza del 26 febbraio  2009  recante  «Disposizioni  in
materia di conservazione di cellule staminali da sangue  del  cordone
ombelicale»,   che   ha   previsto   all'art.   3,   comma   1,   che
l'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue  da  cordone
ombelicale per uso autologo venga rilasciata di volta in volta  dalla
regione o dalla  provincia  autonoma  di  competenza  sulla  base  di
modalita' definite con accordo Stato-regioni, stabilendo al  contempo
che, nelle more  della  definizione  di  tale  accordo,  la  suddetta
autorizzazione continui ad essere rilasciata,  secondo  le  stabilite
modalita', dal Ministero della salute; 
  Considerato che lo schema dell'accordo, di cui al punto precedente,
e' stato condiviso dalla Conferenza Stato-regioni,  sede  tecnica,  e
deve  essere  inserito  all'ordine  del   giorno   della   Conferenza
Stato-regioni, sede politica, per la sua definitiva approvazione; 
  Ritenuto necessario, nelle more del definitivo perfezionamento  del
predetto   accordo,   prorogare   il   regime    di    autorizzazione
all'esportazione di campioni di sangue  cordonale  per  uso  autologo
presso banche operanti  all'estero,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 3 della citata ordinanza 26 febbraio 2009; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  E'   prorogata   la   regolamentazione   dell'autorizzazione   alla
esportazione di campioni di sangue cordonale per uso autologo secondo
le modalita' stabilite dall'art. 3 dell'ordinanza 26  febbraio  2009,
fino all'effettivo perfezionamento dell'accordo Stato-regioni di  cui
al medesimo articolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. 
  All'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza di cui al comma 1, e  al  modulo
allegato le parole  «Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali» sono sostituite da «Ministero della salute». 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
Registrato alla Corte dei conti 4 marzo 2010 
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona 
e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 350