Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono sampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 1
Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale
in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro
dell'interno.
3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata (( nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; )) acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e
confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti;
accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo
dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei
beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione;
(( b) coadiuva l'autorita' giudiziaria nell )) 'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni;
(( c) coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e
amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza
preliminare; ))
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito
del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
(( e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per
i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale; ))
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la
tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
(( 3-bis. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante:
«Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante
«Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.».
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992, n.
185), come modificato dalla presente legge:
«Art.12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474,
517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel
periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del
codice di procedura penale, nomina un amministratore con il
compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste
dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai
commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri
casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati sino
al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e,
successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto
compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi
da quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un
amministratore. Restano comunque salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale:
« 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
10):
«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.».