IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
                      E IL MINISTRO DEL LAVORO, 
               DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto in particolare, l'art. 184, comma 5-bis, del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i sistemi d'arma, i
mezzi, i materiali e le infrastrutture  direttamente  destinati  alla
difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati  con  decreto
del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei  materiali  e  dei
rifiuti e la bonifica dei siti ove  vengono  immagazzinati  i  citati
materiali,  sono  disciplinati  dalla  parte   quarta   del   decreto
legislativo con procedure  speciali  da  definirsi  con  decreto  del
Ministro  della  difesa,  adottato  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
della salute e che i magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei
quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono  soggetti
alle  autorizzazioni  e  ai  nulla  osta  previsti  da  tale  decreto
interministeriale; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo
2008, recante individuazione, ai sensi del  citato  art.  184,  comma
5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei  sistemi  d'arma,
dei  mezzi,  dei  materiali  e  delle   infrastrutture   direttamente
destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale; 
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive  modificazioni,
recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione  dei
vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e  il
relativo  regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e  in
particolare gli articoli 20 e 21; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante  norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 16, lettera f), della legge 8 luglio  1926,  n.  1178,
recante ordinamento della regia marina, che include  il  Corpo  delle
capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante regolamento concernente la  disciplina  delle  attivita'
del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge  11
febbraio 1994, n. 109, e, in particolare l'art. 2; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la  protezione  e
la tutela delle informazioni classificate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2006,
n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e  la  contabilita'
degli organismi della Difesa, a norma dell'art.  7,  comma  1,  della
legge   14   novembre   2000,   n.   331   e   relative    istruzioni
tecnico-applicative, adottate con decreto del Ministro  della  difesa
in data 20 dicembre 2006; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2008,  adottato
di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della  salute,
recante misure necessarie per il conferimento  da  parte  delle  navi
militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del  carico
negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e  2,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
in data 8 aprile 2008, recante  criteri  per  l'individuazione  delle
notizie,  delle  informazioni,  dei  documenti,  degli  atti,   delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto  di
segreto di Stato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro  e  in
particolare per quanto d'interesse del  Ministero  della  difesa,  il
disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 13, comma 3; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione al disposto  dell'art.
184, comma 5-bis, del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  nella
parte in cui prevede che  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,
adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e della  salute,  sono  definite  le  procedure
speciali per disciplinare,  ai  sensi  della  parte  quarta  di  tale
decreto  legislativo,  i  sistemi  d'arma,  i  mezzi,   i   materiali
d'armamento e le infrastrutture individuati con il richiamato decreto
del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina,  in  attuazione  dell'art.  184,
comma 5-bis, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  di
seguito denominato «decreto legislativo», e del decreto del  Ministro
della difesa adottato in data 6 marzo 2008: 
    a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali,  armi,
sistemi d'arma, munizioni, materiali  di  armamento,  unita'  navali,
aeromobili, mezzi armati di  trasporto,  sistemi  ed  apparecchiature
elettriche o elettroniche per la elaborazione o  la  trasmissione  di
informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature
elettriche ed elettroniche di  armamento,  quali  -  apparati  radio,
ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di  elaborazione
dati, utilizzati per  la  memorizzazione,  l'elaborazione  o  per  la
trasmissione  di  dati  sensibili  -  ovvero,   sistemi   di   guerra
elettronica e da infrastrutture direttamente  destinate  alla  difesa
militare e alla sicurezza  nazionale,  e  tutti  gli  altri  mezzi  e
materiali; 
    b)  le  procedure  per  la  bonifica  dei   siti,   eventualmente
inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali  di  cui
al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008. 
  2. Ai fini del presente decreto si  definiscono  rifiuti  derivanti
dai materiali di cui al comma 1, le sostanze o  gli  oggetti  di  cui
l'Amministrazione  della  difesa  si  disfi,  abbia  deciso  o  abbia
l'obbligo di disfarsi previa  adozione  di  decreto  dirigenziale  di
dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi dell'art.  4,  comma  2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e  ai  sensi  del  rispettivo
ordinamento per il personale  delle  Forze  armate,  al  termine  del
procedimento di cui al capo  IX  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  febbraio  2006,  n.  167,  citato  in  premessa,  con
particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e  56  di
tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente
esperite le procedure  di  alienazione  o  permuta  dei  beni  e  dei
materiali non piu' idonei a soddisfare le esigenze istituzionali  del
Ministero della difesa. 
  3. Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui al comma  1,  all'esito
delle procedure di cui al comma 2, nonche' per la bonifica  dei  siti
eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali,  si  applicano
le procedure di cui al presente decreto e, per quanto  non  previsto,
le norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152  del
2006,  nonche'  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e  dei
rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate,  con
particolare  riferimento  alle  attivita'  sanitarie  e  tecniche  da
esercitare secondo  le  vigenti  disposizioni  normative  nell'ambito
delle infrastrutture e  delle  aree  demaniali  del  Ministero  della
difesa.