IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 75; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, supplemento ordinario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° febbraio 1983, che, tra l'altro, modifica il suddetto decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, recante «Attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, supplemento ordinario, recante «Recepimento della direttiva 2001/85/CE 20 novembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE e della direttiva 97/27/CE», ed in particolare l'allegato I, punto 1.2.4 che esclude dal campo di applicazione del suddetto decreto i veicoli specificamente progettati come scuolabus; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli»; Ritenuto necessario riordinare organicamente la materia concernente scuolabus per adeguarla, ai fini della sicurezza alle prescrizioni costruttive, ai veicoli adibiti al trasporto di passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; Considerata la necessita' di definire per gli scuolabus i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneita' alla circolazione; Viste le osservazioni trasmesse dalla commissione europea ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, a conclusione della procedura di notifica esperita ai sensi della citata direttiva; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 1. Al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) scuolabus: autoveicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, nonche' di eventuali accompagnatori, aventi allestimenti particolari, conformi a quanto disposto dall'art. 2-bis, in relazione alla loro destinazione» e la lettera d) e' soppressa; b) dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. (Caratteristiche costruttive degli scuolabus) - 1. Le caratteristiche costruttive degli scuolabus sono quelle previste per i veicoli di categoria M2 ed M3 dalle pertinenti direttive comunitarie, come modificate e integrate dalle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Sugli scuolabus non sono previsti spazi disponibili per passeggeri in piedi.»; c) all'allegato tecnico e' aggiunta infine la sezione «Caratteristiche costruttive degli scuolabus», di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.