IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni,  ed
in particolare l'art. 75; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  per  i  trasporti  18  aprile  1977,
recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, supplemento  ordinario,
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto in particolare il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  14
gennaio 1983, recante «Caratteristiche  costruttive  degli  autobus»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° febbraio 1983,  che,
tra  l'altro,  modifica  il  suddetto  decreto  del  Ministro  per  i
trasporti 18 aprile 1977; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  14
novembre 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del  6
maggio 1998, recante «Attuazione  della  direttiva  97/27/CE  del  22
luglio 1997 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente  le
masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a  motore
e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  160  del
12 luglio 2001, con cui e'  stato  adottato  il  regolamento  recante
«Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli  a
motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole,  delle   macchine
operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti  20
giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2003, supplemento ordinario,  recante  «Recepimento  della  direttiva
2001/85/CE 20 novembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio e
della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai
veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto  posti  a
sedere oltre al  sedile  del  conducente  e  recante  modifica  della
direttiva 70/156/CEE e della direttiva 97/27/CE», ed  in  particolare
l'allegato I, punto 1.2.4 che esclude dal campo di  applicazione  del
suddetto decreto i veicoli specificamente progettati come scuolabus; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
luglio  2008,  supplemento  ordinario,  recante  «Recepimento   della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5
settembre   2007   che   istituisce   un   quadro   armonizzato   per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli»; 
  Ritenuto necessario riordinare organicamente la materia concernente
scuolabus per adeguarla, ai fini della  sicurezza  alle  prescrizioni
costruttive, ai veicoli adibiti al  trasporto  di  passeggeri  aventi
piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; 
  Considerata la necessita' di definire per gli scuolabus i requisiti
necessari ai  fini  del  riconoscimento  della  loro  idoneita'  alla
circolazione; 
  Viste le osservazioni trasmesse dalla commissione europea ai  sensi
dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, a conclusione della procedura
di notifica esperita ai sensi della citata direttiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 
 
  1. Al decreto del Ministro  per  i  trasporti  18  aprile  1977,  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 2, la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  «c)
scuolabus: autoveicoli di categoria M2 ed M3 destinati  al  trasporto
di  studenti  della  scuola  dell'obbligo,   nonche'   di   eventuali
accompagnatori, aventi allestimenti particolari,  conformi  a  quanto
disposto dall'art. 2-bis, in relazione alla loro destinazione»  e  la
lettera d) e' soppressa; 
    b)   dopo   l'art.   2   e'   aggiunto   il   seguente:   «2-bis.
(Caratteristiche costruttive degli scuolabus) - 1. Le caratteristiche
costruttive degli scuolabus sono quelle previste  per  i  veicoli  di
categoria M2 ed  M3  dalle  pertinenti  direttive  comunitarie,  come
modificate  e  integrate  dalle   prescrizioni   tecniche   riportate
nell'allegato  al  presente  decreto,  che   ne   costituisce   parte
integrante. 
  2.  Sugli  scuolabus  non  sono  previsti  spazi  disponibili   per
passeggeri in piedi.»; 
    c)  all'allegato  tecnico   e'   aggiunta   infine   la   sezione
«Caratteristiche costruttive degli scuolabus», di cui all'allegato al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.