IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, in particolare
l'articolo 15;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento
unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio
2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in
particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello
citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a
decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio
2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento
del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine
protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore
vitivinicolo;
Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento
europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione ed, in
particolare, l'articolo 10;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle
politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta
1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende
il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata
utilizzato per designare un prodotto di qualita' e rinomato, le cui
caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente
all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresi' una
denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle
condizioni previste dall'articolo 118-ter, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il
nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che
ne deriva e che possieda qualita', notorieta' e caratteristiche
specifiche attribuibili a tale zona.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono
riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla
presente legge.
4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia
provenienti dall'uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di
vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli
aromatizzati, nonche' i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti
gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e
presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni
geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da
prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonche' per i vini
aromatizzati che gia' utilizzano la denominazione d'origine o
l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 15, della legge 7 luglio 2009 n.88, pubblicata
nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi'
recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008,
relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per le politiche
europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29
aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione
tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la
normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e
modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure
previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei
principi e criteri generali di cui all'art. 2, nonche' dei
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l'elevato livello
qualitativo e di riconoscibilita' dei vini a denominazione
di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del
settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle
imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione
e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne
la gestione del settore dei vini a denominazione di origine
protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti
di semplificazione amministrativa in ordine agli
adempimenti procedurali a carico dei produttori
vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema
sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e
applicabilita', individuando gli organismi e le azioni per
garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni
vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei
consumatori.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a
carico della finanza pubblica.».
- Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
- Il regolamento (CE) n. 479/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
- Il regolamento (CE) n. 491/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 154.
- Il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 luglio 2009, n. L 193.
- La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007,
si vedano le note alle premesse.