IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE,  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la  domanda  del  sig.  Filosi  Davide,  cittadino  italiano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,  il   riconoscimento   della   qualifica   professionale
meccanico -  riparatore,  conseguita  nel  2001  presso  il  Servizio
formazione PME, con sede in Bruxelles (Belgio), per  l'assunzione  in
Italia  della  qualifica  di  responsabile  tecnico  in  imprese  che
svolgono    l'attivita'    di     autoriparazione,     settori     di
meccanica-motoristica ed elettrauto, di  cui  all'art.  1,  comma  3,
lettere a) e c) della legge 5 febbraio 1992 n. 122; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del  23
marzo  2010,  che  ha  ritenuto  il  titolo   di   studio   posseduto
dall'interessato, unitamente  all'esperienza  lavorativa  di  ventuno
mesi maturata in Italia presso Ditta abilitata, idoneo  ed  attinente
all'esercizio dell'attivita' di autoriparatore, senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Filosi Davide,  cittadino  italiano,  nato  a  Terracina
(Latina) il 28 otobre 1981, e' riconosciuto il titolo  di  studio  di
cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata  in
Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento
in    Italia,    dell'attivita'    di     autoriparazione     settori
meccanica-motoristica ed elettrauto, di  cui  all'art.  1,  comma  3,
lettere a) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessita'
di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della  completezza
della formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 29 marzo 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio